Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia e l'Austria per la definizione di questioni finanziarie e patrimoniali, concluso a Roma il 17 luglio 1971.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - previsto in lire 630 milioni - si fara' fronte col versamento al bilancio dello Stato - da imputarsi ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata - di pari importo da prelevarsi dal conto corrente di tesoreria denominato "Somme di pertinenza del Governo italiano a titolo di liquidazione parziale della DOSAG".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.