LEGGE

Legge 880/1974 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.

Numero 880 Anno 1974 GU 22.03.1975 Codice 074U0880

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce il Fondo africano di sviluppo, adottato ad Abidjan il 29 novembre 1972.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 56 dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

La quota della partecipazione italiana al capitale del Fondo africano di sviluppo, indicata nell'annesso A dell'accordo, e' di 10 milioni di unita' di conto pari a 10 milioni di dollari USA, versabili in tre annualita', rispettivamente di dollari USA 3 milioni per l'anno 1973, 3 milioni per l'anno 1974 e 4 milioni per l'anno 1975.


Art. 4

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Comma 1

Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al capitale del Fondo africano di sviluppo, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad aprire presso la Banca d'Italia apposito conto corrente infruttifero intestato al Fondo africano di sviluppo medesimo. La Banca d'Italia, per quanto concerne le operazioni afferenti al predetto conto corrente, ed il Fondo africano di sviluppo, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 2, comunicheranno con il Ministro per il tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 dell'accordo medesimo.


Art. 5

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Comma 1

All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.890 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 6

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.