LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

Numero 40 Anno 2002 GU 26.03.2002 Codice 002G0068

urn:nir:stato:legge:2002-03-11;40

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.


Art. 3

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.