1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.