Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Autorizzazione alla ratifica
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2005, di 361.960 euro per l'anno 2006 e di 369.290 euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.