Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.