1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972:
a) convenzione europea sulla sicurezza sociale;
b) accordo complementare per l'applicazione della convenzione europea sulla sicurezza sociale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 75 e 95 degli atti stessi.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.