LEGGE

Legge 1323/1951 - Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennita' di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione della indennita' di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 1

Numero 1323 Anno 1951 GU 13.12.1951 Codice 051U1323

urn:nir:stato:legge:1951-11-20;1323

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460; sono ratificati con le modificazioni seguenti.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1970 N .161 in G.U. 25/11/1970 n. 299 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge."


Art. 2

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Comma 1

L'indennita' di contingenza, prevista dal decreto legislativo 22 aprile 1947, n. 285, di cui all'art. 1, e dalla tabella allegata al decreto stesso, per i portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e per i lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e' aumentata, a decorrere dal 1 luglio 1951, nella misura del 40 per cento, computata sull'ammontare risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460.((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 18 novembre 1970 N .161 in G.U. 25/11/1970 n. 299 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico, tabella A, del D.L.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, nonche' dell'art. 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1460, degli artt. 1 e 2 della legge di ratifica 20 novembre 1951, n. 1323, dell'art. 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109, e dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono, aumentano e conglobano nella retribuzione l'indennita' di contingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge".