Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA e la CECA stessa da una parte ed Austria, Finlandia, Norvegia, e Svezia dall'altra, dei protocolli addizionali agli accordi conclusi tra gli Stati membri della CECA da una parte e l'Islanda e la Svizzera dall'altra, e del protocollo complementare all'accordo aggiuntivo sulla validita' per il Principato di Liechtenstein dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e la Svizzera, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunita', tutti firmati a Bruxelles il 14 luglio 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dei protocolli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, dall'articolo 5 del protocollo con l'Islanda e dall'articolo 2 del protocollo con la Svizzera e il Liechtenstein.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.