Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (A.S.E.), con allegati, firmata a Parigi il 30 maggio 1975.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXI della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
Con riferimento al programma Ariane, di cui all'articolo 1, lettera f), della legge 1 aprile 1975, n. 174, concernente ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-surSeine negli anni 1971-1973, e' autorizzata la spesa di lire un miliardo per il periodo 1976-1980, relativa alla partecipazione italiana alle spese di gestione della base di lancio di Kourou (Guyana).
La contribuzione sara' erogata nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1980.
Art. 4
#Comma 1
In conformita' di quanto stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1974, n. 390, riguardante l'autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali, ed in relazione all'articolo 1 della richiamata legge 1 aprile 1975, n. 174, le implicazioni finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1976 e 1977 restano imputate alle disponibilita' previste dall'articolo 2 della citata legge 6 agosto 1974, n. 390.
Con apposita disposizione, da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata, per ciascun anno finanziario successivo al 1977, ed in relazione all'andamento dei programmi ai quali l'Italia partecipa, la somma occorrente per fronteggiare le relative spese.
Art. 5
#Comma 1
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore alle lire centomila, effettuate nei confronti dell'Agenzia spaziale europea, per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Agenzia stessa, sono equiparate agli effetti dell'IVA alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Nel limite di detto importo il beneficio e' applicabile alle importazioni di beni effettuate dall'Agenzia spaziale europea nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.