Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali, adottati in Ginevra il 18 maggio 1956:
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato di imbarcazioni da diporto e di aerei e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di veicoli stradali commerciali e Protocollo di firma;
Convenzione doganale relativa ai containers e Protocollo di firma.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 31, 34 e 43.