Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'accordo medesimo.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero degli affari esteri".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.