LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. (24G00200)

Numero 183 Anno 2024 GU 04.12.2024 Codice 24G00200

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, di seguito denominato «Accordo».


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

Personale amministrativo di supporto

Comma 2

Per le finalita' di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, nonche' per le finalita' relative all'istituzione di una sezione della divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti, di cui alla decisione adottata dal Comitato amministrativo del Tribunale unificato dei brevetti il 26 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214, il Ministero della giustizia puo' distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unita' di personale non dirigenziale ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per una durata massima di sette anni, con oneri a proprio carico.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 17 dell'Accordo sono valutati in 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. L'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dell'Accordo e' pari a 370.000 euro per l'anno 2024 e a 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.


Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Tribunale unificato dei brevetti, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 2016, n. 214, e' incrementata di 460.000 euro per l'anno 2024, di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.


Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, determinati in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante riduzione, per 845.000 euro per l'anno 2024 e 385.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.