Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo B, comma 2, dell'atto stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.