Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera ed il pascolo e relativi scambi di Note, conclusi a Roma il 2 luglio 1953.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.