Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Camera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
A copertura dell'onere di L. 1.330.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvedera' con gli stanziamenti dei capitoli n. 310 (lire 225.000) e n. 304 (lire 908.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.