Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che, al fine di assicurare il pieno utilizzo delle somme stanziate per la lotta alla droga, stabiliscano il differimento del termine di utilizzo dei finanziamenti dei progetti per la prevenzione ed il recupero dalle tossicodipendenze ed il mantenimento in bilancio delle somme, non impegnate ed esistenti al 31 dicembre 1997, del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decretolegge:
Art. 1
#Comma 1
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati." sono sostituite dalle seguenti: "e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.".