DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 118/2004 - Regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della

Regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della

Numero 118 Anno 2004 GU 06.05.2004 Codice 004G0151

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2004-02-11;118

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Requisiti

Comma 2

Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilita' nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.


L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attivita' di rilevante entita' ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.


La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonche' i criteri per la valutazione della possibilita' di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.


Art. 2

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Comma 1

Esperienza lavorativa

Comma 2

L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere esercitata in via abituale e continuativa e l'esperienza lavorativa, della durata minima quinquennale, puo' essere maturata anche per periodi di tempo diversi ovvero nell'ambito di diverse strutture organizzative, purche' espletata in un periodo non eccedente gli otto anni anteriori alla pubblicazione del bando di concorso.


I periodi di attivita' espletati nelle strutture private possono essere cumulati con periodi di attivita' svolti, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, presso strutture di natura pubblica.


I periodi di aspettativa, di congedo ovvero di assenza non retribuiti non sono validi ai fini della maturazione dell'esperienza lavorativa.


Art. 3

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Comma 1

Certificazioni

Comma 2

La posizione del prestatore di lavoro deve essere attestata dal contratto individuale di lavoro ovvero da analoga idonea certificazione, dai quali risulti lo svolgimento del quinquennio di attivita', le mansioni svolte durante tale periodo e il corrispondente livello di inquadramento nel contratto collettivo di categoria eventualmente applicabile.


Il contenuto della prestazione di lavoro puo' essere specificato mediante documentazione integrativa rilasciata dal datore di lavoro.
Le certificazioni integrative devono trovare riscontro nella documentazione ufficiale esibita a corredo della domanda di partecipazione al concorso. Il contenuto della prestazione di lavoro puo' essere specificato mediante certificazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro dell'aspirante. La certificazione del datore di lavoro e' equivalente all'autocertificazione dello stesso aspirante.