Sono ammessi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i prestatori di lavoro muniti di diploma di laurea, adibiti allo svolgimento di mansioni di natura professionale o amministrativa, comportanti funzioni di direzione, coordinamento e controllo, aventi rilevanza esterna all'organizzazione ed esercitate in posizione di autonomia e responsabilita' nel quadro di indirizzi generali impartiti dai vertici della struttura di appartenenza.
L'attivita' del prestatore di lavoro deve essere svolta nell'ambito di enti o strutture disciplinati dal diritto privato, che abbiano alternativamente almeno medie dimensioni e per oggetto l'espletamento di attivita' di rilevante entita' ovvero elevata specializzazione e qualificazione nel campo economico, sociale, culturale e scientifico.
La specifica determinazione dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nonche' i criteri per la valutazione della possibilita' di ammettere l'aspirante al concorso sono definiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nei bandi di concorso.