Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Sono abrogati, limitatamente alle disposizioni che regolano i tempi dei procedimenti amministrativi superiori a novanta giorni di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti, i seguenti decreti:
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed adotta, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.