La lettera d) dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e' sostituita dalla seguente:
" d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1