DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 321/1994 - Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

Numero 321 Anno 1994 GU 31.05.1994 Codice 094G0403

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-04-14;321

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Uffici dirigenziali generali del Dipartimento

Comma 2

Gli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti:
1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
2) personale delle pubbliche amministrazioni;
3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;
4) procedimenti ed efficienza amministrativa.


Sono, altresi', uffici di livello dirigenziale generale, con compiti strumentali:
1) l'ufficio di capo del Dipartimento;
2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;
3) l'ispettorato per la funzione pubblica.


Con successivo regolamento del Ministro per la funzione pubblica si provvede all'articolazione, secondo criteri di omogeneita' di compiti e funzioni, degli uffici indicati nei commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 6, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Art. 2

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Comma 1

Ufficio di capo del Dipartimento

Comma 2

Il capo del Dipartimento assicura il necessario supporto per il funzionamento delle strutture del Dipartimento e adotta i provvedimenti diretti a garantire il coordinamento degli altri uffici di livello dirigenziale generale tra loro e con gli uffici ausiliari del Ministro; cura i rapporti con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 3

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Comma 1

Ufficio per gli affari generali e per il personale

Comma 2

L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovraintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e contabili nonche' delle attivita' contrattuali; sovraintende all'archivio generale e cura la rassegna stampa; intrattiene i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 11), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.).


Art. 4

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Comma 1

Ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Comma 2

L'ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni esercita le attribuzioni di indirizzo e di coordinamento per l'ottimale corrispondenza delle strutture delle pubbliche amministrazioni alle esigenze istituzionali e dell'utenza, anche per quanto concerne l'utilizzazione degli strumenti informatici, all'uopo promuovendo l'omogeneizzazione, sul piano normativo e amministrativo, delle strutture organizzative delle amministrazioni. Effettua l'analisi del fabbisogno di personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed emana le direttive di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per la ridefinizione periodica di uffici e piante organiche delle altre amministrazioni. L'ufficio cura la tenuta e l'aggiornamento delle raccolte degli atti normativi e di organizzazione nonche' degli organigrammi e degli altri schemi grafici relativi alla struttura delle pubbliche amministrazioni.


Art. 5

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Comma 1

Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni

Comma 2

L'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di pubblico impiego; coordina e promuove le iniziative riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti anche con riguardo alla individuazione di sistemi valutativi e premianti delle prestazioni di lavoro nonche' ai trattamenti di quiescenza e previdenza; effettua la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilita', previa acquisizione delle necessarie valutazioni da parte delle amministrazioni interessate.


Art. 6

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Comma 1

Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni

Comma 2

L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; esercita la vigilanza e cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i pubblici dipendenti, e svolge l'attivita' di contrattazione devoluta dalla legge al Dipartimento; attende alla ricognizione di tutte le confederazioni e le organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e alla raccolta dei loro statuti; cura la raccolta dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali ed adotta i provvedimenti inerenti al riconoscimento della maggiore rappresentativita' sindacale sul piano nazionale.


L'ufficio rilascia gli assensi preventivi per il collocamento in aspettativa sindacale e registra i permessi sindacali autorizzati dalle pubbliche amministrazioni; ne pubblica annualmente i dati numerici per sindacato, amministrazione e regione.


L'ufficio svolge attivita' di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146.


Art. 7

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Comma 1

Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa

Comma 2

L'ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di economicita' e rendimento dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la valutazione della produttivita' ed i risultati conseguiti, favorendo, a tal fine, la predisposizione di indici di valutazione e vigilando sulla relativa attuazione.


L'ufficio cura i rapporti con i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'adozione degli interventi ritenuti necessari in materia di efficienza amministrativa.


All'ufficio fa capo l'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Art. 8

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Comma 1

Ispettorato per la funzione pubblica

Comma 2

L'ispettorato per la funzione pubblica, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, svolge compiti ispettivi, vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, nonche' sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, rendimenti e risultati, sulla verifica dei carichi di lavoro e sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti.