Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284.