DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un

Numero 221 Anno 2024 GU 10.02.2025 Codice 25G00017

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2024-12-09;221

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, definisce i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, consente di derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, e definisce il relativo procedimento per la sua applicazione.


Art. 3

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Comma 1

Criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia

Comma 2

La clausola di salvaguardia non puo' essere richiesta dal soggetto a cui si applica la disciplina del decreto NIS ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto.


Art. 4

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Comma 1

Modalita' di richiesta di applicazione
della clausola di salvaguardia


Il soggetto che ritiene sussistenti i presupposti di cui all'articolo 3 per richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia procede alla relativa richiesta nell'ambito della registrazione nella piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto NIS, secondo le modalita' e i termini individuati con la determinazione di cui al comma 6 del citato articolo 7.


Al soggetto e' fornito riscontro con la comunicazione dell'Autorita' nazionale competente NIS effettuata attraverso la piattaforma di cui l'articolo 7 del decreto NIS.


Alle dichiarazioni rese ai sensi del presente regolamento si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Alle attivita' previste dal presente regolamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 6

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Comma 1

Pubblicita'


Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet istituzionali dell'Agenzia e delle Autorita' di settore NIS.


Art. 7

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.