Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), del decreto NIS, definisce i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto NIS, consente di derogare all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, e definisce il relativo procedimento per la sua applicazione.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia
Comma 2
La clausola di salvaguardia non puo' essere richiesta dal soggetto a cui si applica la disciplina del decreto NIS ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del medesimo decreto.
Art. 4
#Comma 1
Modalita' di richiesta di applicazione
della clausola di salvaguardia
Il soggetto che ritiene sussistenti i presupposti di cui all'articolo 3 per richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia procede alla relativa richiesta nell'ambito della registrazione nella piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto NIS, secondo le modalita' e i termini individuati con la determinazione di cui al comma 6 del citato articolo 7.
Al soggetto e' fornito riscontro con la comunicazione dell'Autorita' nazionale competente NIS effettuata attraverso la piattaforma di cui l'articolo 7 del decreto NIS.
Alle dichiarazioni rese ai sensi del presente regolamento si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Alle attivita' previste dal presente regolamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
#Comma 1
Pubblicita'
Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti internet istituzionali dell'Agenzia e delle Autorita' di settore NIS.
Art. 7
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.