I progetti di fattibilita', ovvero i documenti di fattibilita' delle alternative progettuali delle opere, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono sottoposti, nei casi individuati dal presente decreto, a dibattito pubblico.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Sono soggette a dibattito pubblico, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui all'Allegato 1.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore puo' indire su propria iniziativa il dibattito pubblico quando ne rileva l'opportunita'.
Art. 4
#Comma 1
Commissione nazionale per il dibattito pubblico
Comma 2
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' nominare, su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun onere di qualsiasi natura, del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle societa' in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale, e' rinnovabile una sola volta e decade, comunque, decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione medesima.
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice, per la partecipazione alle attivita' della Commissione, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
La Commissione, con proprio regolamento interno, stabilisce le proprie modalita' di funzionamento, nonche' le modalita' di collaborazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7 e 8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua istituzione.
Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse nazionale o sovra regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento. Il personale coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di appartenenza.
Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo individuati.
Art. 5
#Comma 1
Indizione del dibattito pubblico
Comma 2
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore individua, secondo i propri ordinamenti, il soggetto titolare del potere di indire il dibattito pubblico che si svolge nelle fasi iniziali di elaborazione di un progetto di un'opera o di un intervento, in relazione ai contenuti del progetto di fattibilita' ovvero del documento di fattibilita' delle alternative progettuali.
Esso non puo' svolgersi, nei casi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, oltre l'avvio della progettazione definitiva.
Il dibattito pubblico ha una durata massima di quattro mesi a decorrere dalla pubblicazione del dossier di progetto, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Su proposta del coordinatore del dibattito pubblico, di cui all'articolo 6, il titolare del potere di indire il dibattito pubblico puo' prorogarne la durata di ulteriori due mesi in caso di comprovata necessita'.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore comunicano alla Commissione e alle amministrazioni territoriali interessate l'indizione del procedimento del dibattito pubblico per la tempestiva pubblicazione, da effettuarsi entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, e' tenuta a pubblicare, sui siti di cui al comma 4, il dossier di progetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
Art. 6
#Comma 1
Coordinatore del dibattito pubblico e relativi compiti
Comma 2
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si avvale, per la progettazione e la gestione del dibattito pubblico, della collaborazione del coordinatore del dibattito pubblico.
Il coordinatore del dibattito pubblico svolge le attivita' affidategli con responsabilita' e autonomia professionale.
Il coordinatore del dibattito pubblico e' individuato, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dal Ministero competente per materia tra i suoi dirigenti. Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore e' un Ministero, il coordinatore e' designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni estranei al Ministero interessato. In assenza di dirigenti pubblici in possesso dei requisiti di cui al comma 4, il coordinatore puo' essere individuato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore mediante procedura di cui al codice, configurandosi come appalto di servizi.
Il coordinatore del dibattito pubblico e' individuato tra soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attivita' di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica.
Non possono assumere l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di una Provincia o di una Citta' metropolitana ove la stessa opera e' localizzata.
Art. 8
#Comma 1
Svolgimento del dibattito pubblico
Comma 2
Il dibattito pubblico si avvia con la presentazione e la contestuale pubblicazione sul sito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore del dossier di progetto dell'opera, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Da tale momento decorrono i termini previsti dall'articolo 5, comma 2.
L'avvio del dibattito pubblico e' pubblicato contestualmente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c), sul sito del dibattito pubblico di cui all'articolo 6, comma 6, lettera d), nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
Il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell'intervento e alle peculiarita' del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.
Art. 9
#Comma 1
Conclusione del dibattito pubblico
Comma 2
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, entro due mesi successivi dalla ricezione della relazione di cui al comma 1, presenta il proprio dossier conclusivo, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), anche ai fini di cui all'articolo 22, comma 4, del codice. Il dibattito pubblico si conclude con la presentazione del dossier conclusivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
La relazione conclusiva del coordinatore del dibattito pubblico e' allegata al dossier conclusivo dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore di cui costituisce parte integrante.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore tengono conto del dossier conclusivo nelle successive fasi e procedure di cui all'articolo 22, comma 4, del codice.
I risultati delle consultazioni svolte nell'ambito del dibattito pubblico sono pubblicati sul sito della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sul sito della Commissione di cui all'articolo 4, nonche' sui siti delle amministrazioni locali interessate dall'intervento.
Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i risultati di cui al comma 5 sono trasmessi dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore all'autorita' competente per la presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale.
Art. 10
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Il presente decreto si applica alle opere di cui all'Allegato 1 per le quali il provvedimento, o la determina a contrarre, dell'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilita' tecnico-economica e' stato adottato successivamente alla data della sua entrata in vigore. Se il provvedimento, o la determina a contrarre, sono adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e' consentita l'indizione volontaria del dibattito pubblico, di cui all'articolo 3, comma 4.
Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, il dibattito pubblico si svolge, in relazione alle opere per cui non sia stato predisposto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, con riferimento al progetto di fattibilita' ovvero al progetto preliminare.
Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Commissione di cui all'articolo 4, a seguito dell'attivita' di monitoraggio previste all'articolo 4, comma 6, lettere a) ed e), propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disposizioni integrative e correttive del presente decreto da adottarsi con le procedure previste dall'articolo 22, comma 2, del codice.