DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n

Numero 108 Anno 2014 GU 31.07.2014 Codice 14G00120

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-06-06;108

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Individuazione delle attivita' di rilevanza strategica e delle attivita' strategiche chiave nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa.


Art. 2

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Comma 1

Attivita' di rilevanza strategica ed attivita' strategiche chiave nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno.


Art. 3

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Comma 1

Attivita' di rilevanza strategica nei settori della sicurezza nazionale di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa.


Art. 4

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Comma 1

Operazioni infragruppo escluse dalla disciplina dei poteri speciali

Comma 2

L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, non si applica alle tipologie di atti e operazioni, posti in essere all'interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in ogni caso, gli obblighi di notifica e comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, riguardanti fusioni, scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di partecipazione, quando le relative delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione non comportano il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata, ovvero il trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile, ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modificazioni, o infine la costituzione o la cessione di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego.


Le esclusioni di cui al comma 1 non si applicano in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.


Art. 5

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 6

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Comma 1

Clausola di neutralita' finanziaria


Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.