Al fine di consentire la conoscenza della consistenza quantitativa e delle caratteristiche culturali, professionali, manageriali dei dirigenti pubblici e l'attuazione della disciplina della mobilita', e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Principi
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Iscrizione all'Albo
Comma 2
Sono iscritti all'Albo i dirigenti in servizio in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.
Art. 3
#Comma 1
Modalita' di trasmissione
Comma 2
Le informazioni individuali contenute nell'allegato questionario (allegato A) sono trasmesse dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato B, ovvero, nel caso di indisponibilita' di apparecchiature informatiche, compilando appositi moduli predisposti per la lettura ottica.
Art. 4
#Comma 1
Cadenze temporali
Comma 2
Le amministrazioni pubbliche inoltrano al Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative al personale dirigente in servizio alla data del 21 febbraio 1993.
Ai fini dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni trasmettono entro il 31 marzo, a partire dal 1995, le informazioni di competenza riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 5
#Comma 1
Responsabile del procedimento
Comma 2
Le amministrazioni impartiscono disposizioni affinche' il dirigente preposto all'ufficio del personale assuma la responsabilita' degli adempimenti relativi alla costituzione ed all'aggiornamento dell'Albo.
Il nominativo del dirigente responsabile e' comunicato al Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 6
#Comma 1
Tenuta dell'Albo ed accesso
Comma 2
L'Albo e' tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono accedere alle informazioni contenute nell'Albo.
Art. 7
#Comma 1
Pubblicazione
Comma 2
Il Dipartimento della funzione pubblica cura annualmente la pubblicazione in forma aggregata dei dati dell'Albo nella relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.