DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 374/1994 - Regolamento recante norme sull'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici.

Regolamento recante norme sull'istituzione dell'Albo dei dirigenti pubblici.

Numero 374 Anno 1994 GU 15.06.1994 Codice 094G0426

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-03-11;374

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Principi

Comma 2

Al fine di consentire la conoscenza della consistenza quantitativa e delle caratteristiche culturali, professionali, manageriali dei dirigenti pubblici e l'attuazione della disciplina della mobilita', e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, l'Albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Iscrizione all'Albo

Art. 3

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Comma 1

Modalita' di trasmissione

Comma 2

Le informazioni individuali contenute nell'allegato questionario (allegato A) sono trasmesse dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica utilizzando supporti magnetici, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato B, ovvero, nel caso di indisponibilita' di apparecchiature informatiche, compilando appositi moduli predisposti per la lettura ottica.


Art. 4

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Comma 1

Cadenze temporali

Comma 2

Le amministrazioni pubbliche inoltrano al Dipartimento della funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, le informazioni relative al personale dirigente in servizio alla data del 21 febbraio 1993.


Ai fini dei successivi aggiornamenti, le amministrazioni trasmettono entro il 31 marzo, a partire dal 1995, le informazioni di competenza riferite al 31 dicembre dell'anno precedente.


Art. 5

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Comma 1

Responsabile del procedimento

Comma 2

Le amministrazioni impartiscono disposizioni affinche' il dirigente preposto all'ufficio del personale assuma la responsabilita' degli adempimenti relativi alla costituzione ed all'aggiornamento dell'Albo.


Il nominativo del dirigente responsabile e' comunicato al Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 6

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Comma 1

Tenuta dell'Albo ed accesso

Comma 2

L'Albo e' tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica.


Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 possono accedere alle informazioni contenute nell'Albo.


Art. 7

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Comma 1

Pubblicazione

Comma 2

Il Dipartimento della funzione pubblica cura annualmente la pubblicazione in forma aggregata dei dati dell'Albo nella relazione al Parlamento di cui all'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.