Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) in attuazione del conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'Ente nazionale per le strade (ANAS), entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all'interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti l'elenco di dette sedi.
Il personale presenta, a seguito della comunicazione di cui al comma 1, entro quindici giorni, domanda di trasferimento, indicando una o piu' sedi nell'ambito della propria o altra regione, in ordine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza unificata ovvero domanda di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). In tale ultima ipotesi la mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza. La comunicazione dell'amministrazione contiene uno schema di domanda predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone per ogni regione graduatorie provinciali sulla base dei criteri e dei punteggi di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna regione si procede all'individuazione del restante personale da trasferire nell'ambito territoriale provinciale, attingendo dalle predette graduatorie provinciali predisposte per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della provincia di appartenenza e nelle quali non siano stati utilmente collocati.
Se le domande di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) dispone il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tabella A di cui al comma precedente.
Alla formazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 7.
Art. 4
#Comma 1
Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito secondo le seguenti voci: personale delle aree (stipendio, indennita' integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita', eventuale ad personam, arricchimento ed esperienza professionale, aumento periodico di anzianita' maturata, elemento distintivo della retribuzione, elemento retributivo differenziato, indennita' operativa, premio di produzione); personale dirigente (minimo contrattuale, mensilita' aggiuntiva, aumenti periodici di anzianita', indennita' di funzione e super minimo individuale) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui e' ricompreso il personale dell'ente di destinazione.
Contestualmente al trasferimento del personale si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle amministrazioni di destinazione.
Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi.
Art. 5
#Comma 1
La equiparazione tra le professionalita' possedute dal personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali e' la seguente:
CCNL ANAS
CCNL Enti locali
Area
Categoria
C1, C
A1
B2
B1
B1
B3
B
C1
A1
D1
A
D3
Dirigente
Dirigente
Art. 6
#Comma 1
Al personale trasferito e' riconosciuta a tutti gli effetti la continuita' del rapporto di lavoro e l'anzianita' di servizio maturata presso l'Ente nazionale per le strade (ANAS). Il personale trasferito puo' permanere, a domanda, nel regime previdenziale in godimento.
Art. 7
#Comma 1
Il Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro dieci giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3, dell'articolo 3.
Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2000
p. Il Presidente: Bassanini Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 292