Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizione
Comma 2
Ai fini del presente decreto, si intende per benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 e 2710 00 36.
Art. 3
#Comma 1
Specifiche relative ai composti ossigenati organici
Comma 2
A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' vietata l'immissione sul mercato di miscele di benzina senza piombo non conformi alle specifiche relative al contenuto di composti ossigenati organici, di cui all'allegato al presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Libera circolazione
Comma 2
L'immissione sul mercato di miscele di benzina conformi alle prescrizioni del presente decreto non e' soggetta a restrizioni o ad impedimenti.
Art. 5
#Comma 1
Controllo della conformita' e presentazione di relazioni
Comma 2
Al fine dei controlli sulla conformita' alle prescrizioni di cui all' articolo 3 si applicano i metodi analitici di cui all'allegato al presente decreto.
Il controllo del tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina viene effettuato secondo modalita' stabilite, entro il 31 maggio 2002, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, che istituisce il sistema nazionale di controllo della qualita' dei combustibili, tenuto conto della normativa CEN, ove emanata.
Le raffinerie ed i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le informazioni relative al tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina esitate sul mercato interno, secondo quanto previsto al comma 2.
A partire dal 30 giugno 2002, ed ogni anno entro il 30 giugno, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presenta alla Commissione europea la sintesi dei dati sul tenore di composti organici ossigenati contenuti nelle miscele di benzina relativa all'anno civile precedente sulla base dello schema comune che verra' stabilito dalla Commissione europea.
Le competenze in materia di controlli, nonche' di raccolta, elaborazione e sintesi dei dati ai fini del presente decreto sono demandate ai soggetti individuati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280.