DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonche' dei criteri e delle modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamen

Numero 13 Anno 2018 GU 06.03.2018 Codice 18G00036

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2018-01-22;13

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:21

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto e finalita'


Al fine di diversificare l'offerta turistica, nonche' di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale, il presente decreto definisce le condizioni di esercizio dei condhotel e indica i criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale.


Art. 2

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto si applica agli esercizi alberghieri esistenti che rispettano le condizioni di esercizio di cui all'articolo 4 del presente decreto.


Art. 5

#

Comma 1

Esercizio dell'attivita' dei condhotel


Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le modalita' per l'avvio e l'esercizio dell'attivita' dei condhotel nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente decreto.


I servizi di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, per le unita' abitative a destinazione residenziale devono, comunque, essere erogati per un numero di anni non inferiore a dieci dall'avvio dell'esercizio del condhotel, fatti salvi i casi di cessazione per cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta' dell'esercente. La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo configura, al momento della cessazione anticipata della prestazione dei servizi, un mutamento non consentito della destinazione d'uso dell'immobile.


Art. 6

#

Comma 1

Acquisto di unita' abitative ad uso residenziale
ubicate in un condhotel


I contratti di trasferimento della proprieta' delle unita' abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel indicano le condizioni di cui all'articolo 4 poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto di compravendita.


I contratti di trasferimento della proprieta' delle unita' abitative ad uso residenziale poste all'interno dei condhotel regolano altresi' le modalita' di utilizzo delle singole unita' abitative, qualora venga meno per qualunque causa l'attivita' del gestore unico.


Nel caso di interruzione dell'erogazione dei servizi comuni o di sopravvenuta impossibilita', a qualunque titolo intervenuta, il proprietario della struttura alberghiera si impegna, attraverso apposita pattuizione contrattuale, a subentrare negli obblighi posti a carico del gestore ai sensi dell'articolo 7. In subordine, nel caso di impossibilita' sopravvenuta, anche per il proprietario della struttura alberghiera, dell'adempimento degli obblighi di cui al precedente periodo, il medesimo si impegna a indennizzare il proprietario dell'unita' abitativa ad uso residenziale.


Art. 7

#

Comma 1

Obblighi del gestore unico

Comma 2

Il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unita' abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui alle rispettive leggi regionali e alle relative direttive di attuazione per il livello in cui il condhotel e' classificato, anche quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).


Art. 8

#

Comma 1

Obblighi del proprietario dell'unita' abitativa
ad uso residenziale


Il proprietario dell'unita' abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel si impegna a rispettare le modalita' di conduzione del condhotel, a garantire l'omogeneita' estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unita' acquisita, nonche' gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione negoziale di cui all'articolo 6.


Art. 9

#

Comma 1

Adempimenti in materia di sicurezza e a fini statistici

Comma 2

Il gestore unico del condhotel o suo incaricato provvede, ai sensi dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e con le modalita' indicate dal decreto ministeriale ivi previsto, all'identificazione degli ospiti delle unita' abitative a destinazione residenziale e a comunicare alla Questura territorialmente competente le generalita' delle persone ivi alloggiate, nonche' alle comunicazioni a fini statistici delle presenze turistiche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Il gestore unico, anche nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera d), e' soggetto ai controlli sull'esercizio di strutture ricettive previsti dal regio decreto di cui al comma 1.


Art. 10

#

Comma 1

Trasferimento della proprieta' dell'immobile


Ai fini della prescritta pubblicita' l'atto di compravendita o di trasferimento della proprieta', a titolo oneroso o gratuito, dell'unita' abitativa di tipo residenziale ubicata nel condhotel, deve essere trascritto nei registri immobiliari.


Art. 11

#

Comma 1

Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera

Comma 2

Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalita' semplificate per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici da parte dei Comuni.


Ove la variante urbanistica non sia necessaria, i Comuni possono concedere lo svincolo parziale degli edifici destinati ad esercizio alberghiero con il cambio di destinazione d'uso a civile abitazione, previo pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione, e la possibilita' di frazionamento e alienazione anche per singola unita' abitativa, purche' venga mantenuta la gestione unitaria e nel rispetto degli standard previsti dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e dalle leggi regionali in materia con rifermento alla destinazione ricettiva e alla destinazione residenziale. Il vincolo di destinazione alberghiera non puo' essere rimosso oltre il limite della percentuale massima di superficie netta destinabile ad unita' abitative ad uso residenziale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b); il provvedimento di rimozione del vincolo, per la parte eccedente il predetto limite, e' inefficace.


Il vincolo di destinazione puo' essere rimosso su richiesta del proprietario della struttura alberghiera in cui si esercita il condhotel, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato.


Art. 12

#

Comma 1

Programmazione locale

Comma 2

Al fine di salvaguardare le specificita' e le caratteristiche tipiche dell'ospitalita' turistica territoriale, le Regioni, con atti regionali, possono prevedere appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei condhotel in modo che sia assicurata, d'intesa con ciascun Comune interessato, una adeguata proporzione fra unita' abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettivita' alberghiera.


Art. 13

#

Comma 1

Clausola di salvaguardia delle autonomie

Comma 2

Le Regioni a statuto ordinario adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.


Nel medesimo termine di cui al comma 1, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.