Il comma 2 dell'articolo 51 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, e' cosi' sostituito:
«2. il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana puo' essere nominato per non piu' di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1