DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 71/2007 - Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari presso l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati

Numero 71 Anno 2007 GU 14.06.2007 Codice 007G0086

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2007-03-30;71

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Oggetto del Regolamento

Art. 2

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Comma 1

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

Comma 2

Gli allegati che formano parte integrante del presente regolamento, contraddistinti dai numeri da 1 a 3, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate negli articoli 67, comma 1, lettera b), 69, 71 e 112 del «Codice».


I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.


Le operazioni di interconnessione, e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.


Le interconnessioni, se effettuate utilizzando banche dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilita' nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono ai sensi dell'articolo 22 del «Codice».


Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».


Art. 3

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Comma 1

Riferimenti normativi

Comma 2

Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilita' del presente regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono come riferite anche alle successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2007
Il Presidente: Prodi Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 161