I Nuclei di Valutazione istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, garantiscono il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Funzione dei nuclei di valutazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione
Comma 2
I Nuclei di Valutazione sono organismi autonomi sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale.
I Nuclei sono collocati, nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo.
I componenti dei Nuclei di valutazione operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione, anche attivando tra loro opportune collaborazioni in raccordo con il sistema nazionale di valutazione, istituito dal quadro strategico nazionale.
Le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano l'indipendenza dei Nuclei di valutazione nell'esercizio delle funzioni valutative.
Art. 3
#Comma 1
Criteri di designazione e modalita' di selezione
Le Amministrazioni selezionano i componenti dei Nuclei di valutazione assicurando l'apporto di professionalita' rispondenti alle finalita' previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
I Nuclei sono composti da professionalita' interne all'amministrazione. Qualora sia necessario integrare le professionalita' dei Nuclei, si ricorre prioritariamente a competenze interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, per valutazioni particolarmente complesse, a professionalita' esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dai commi 1 e 2.
La scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che assicurino adeguata pubblicita' delle selezioni e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza.
Ai componenti esterni non puo' essere corrisposto un compenso superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.
Art. 4
#Comma 1
Divieti e cause di decadenza
Comma 2
Ai componenti dei nuclei sono vietati, per tutto il periodo di permanenza nel nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, il Codice Etico dei nuclei, al quale ciascun componente e' tenuto ad aderire. Del medesimo Codice e' data adeguata pubblicita' attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni.
Art. 5
#Comma 1
Analisi di Impatto della Regolamentazione
Comma 2
Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato ai quali e' affidata la titolarita' dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo di valutazione della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.