Il quarto censimento generale dell'agricoltura ha luogo a partire dal 21 ottobre 1990, secondo il calendario di cui all'art.
18.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato di rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - DATA DI RILEVAZIONE E CAMPO DI OSSERVAZIONE
Art. 1
#Comma 1
Data di rilevazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Campo di osservazione
Comma 2
Per le aziende che praticano la coltivazione della vite, la rilevazione si uniforma a quanto previsto dal regolamento CEE n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Localizzazione delle unita' di rilevazione
Comma 2
Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui sono ubicati i terreni che le costituiscono.
Le aziende, i cui terreni siano situati in due o piu' comuni, vengono censite nel comune in cui e' situato il centro aziendale, oppure, in mancanza di questo, nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni.
Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi all'attivita' dell'azienda stessa.
Esso, di norma, comprende le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda; i ricoveri degli animali; i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.
Comma 3
CAPO II - UNITA' E MODELLI DI RILEVAZIONE
Art. 4
#Comma 1
Unita' di rilevazione
Comma 2
L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica.
Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o colono parziario.
Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
Art. 5
#Comma 1
Questionari di censimento
Comma 2
Le notizie oggetto del censimento sono raccolte con i questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica conformi ai modelli ISTAT CA.1 e CA.1 AGG. allegati al presente regomento. Esse, a seconda della loro natura, sono riferite alla data del 21 ottobre 1990 o all'annata agraria 1 novembre 1989-31 ottobre 1990.
Comma 3
CAPO III - ORGANI DEL CENSIMENTO
Art. 6
#Comma 1
Istituto nazionale di statistica
Comma 2
L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche attraverso i propri uffici regionali ed interregionali, impartisce a tutti gli organismi previsti dal presente capo le istruzioni necessarie all'esecuzione del censimento e sovraintende, anche mediante gli interventi di propri funzionari, a tutte le operazioni relative, adottando i provvedimenti necessari per il tempestivo e regolare svolgimento del censimento stesso.
Per l'esecuzione del censimento l'ISTAT puo' avvalersi degli uffici di statistica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e richiedere la collaborazione delle amministrazioni da cui dipendono detti uffici e di ogni altro ente ed organismo pubblico.
L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in merito alla rilevazione censuaria al fine di assicurare la collaborazione dei conduttori di azienda.
Le regioni e le province autonome, previa intesa con l'ISTAT, assolvono le proprie competenze sulla base dei principi determinati con apposito atto di indirizzo e di coordinamento.
Art. 7
#Comma 1
Commissione regionale di censimento
Comma 2
In ogni regione viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione regionale di censimento avente il compito di agevolare nell'ambito regionale il regolare e corretto adempimento delle funzioni attribuite agli organi di censimento, nonche' di svolgere opera informativa e divulgativa sulle finalita' del censimento stesso.
La commissione, presieduta da un funzionario dell'Istituto nazionale di statistica, e' composta da: esperti designati dalla regione in numero non superiore a cinque; un rappresentante del commissario del Governo, un rappresentante del Governo per la regione Sardegna ovvero un rappresentante del presidente della giunta regionale per la regione Valle d'Aosta; un rappresentante delle province della regione designato dall'UPI; un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio; un rappresentante dei comuni della regione designato dall'ANCI; un rappresentante dell'ufficio di corrispondenza dell'ISTAT avente sede nella regione; un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, Confagricoltura, Coldiretti, Confcoltivatori. Un dipendente dell'ufficio regionale o interregionale di corrispondenza dell'ISTAT svolge le funzioni di segretario.
In ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano viene costituita, con provvedimento del presidente dell'ISTAT, una commissione provinciale di censimento con i compiti previsti dal comma 1. Tale commissione presieduta dal dirigente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma e' composta da: un rappresentante dell'ISTAT; esperti designati dalla provincia autonoma in numero non superiore a tre; un rappresentante del commissario del Governo; un rappressentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; un rappresentante dei comuni della provincia designato dall'ANCI; un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede provinciale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'ufficio di statistica della provincia autonoma.
Art. 8
#Comma 1
Comitato provinciale di censimento
Comma 2
In ogni provincia e' costituito, con provvedimento del prefetto, un comitato provinciale di censimento composto da: il prefetto, o da un suo rappresentante, che lo presiede, un rappresentante dell'ISTAT, due rappresentanti della regione, un rappresentante della provincia, il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento. Un dipendente della prefettura svolge le funzioni di segretario.
Presso la regione Valle d'Aosta e' costituito, con provvedimento del presidente della giunta, il comitato provinciale di censimento, composto da: tre rappresentanti della regione, dei quali uno designato dal presidente della giunta a presiedere il comitato e un rappresentante dell'ISTAT. Un dipendente della regione svolge le funzioni di segretario.
Presso le province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni del comitato provinciale di censimento sono svolte dalla commissione prevista dall'art. 7, comma 3. Nell'esercizio di tali funzioni la commissione si riunisce con l'esclusione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria.
Art. 9
#Comma 1
Ufficio provinciale di censimento
Comma 2
In ogni provincia viene costituito un ufficio provinciale di censimento. La denominazione e le attribuzioni di ufficio provinciale di censimento spettano all'ufficio di statistica presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ovvero, agli uffici che, per legge, ne hanno assunto le funzioni. Il responsabile di ciascuno degli uffici anzidetti, assume le funzioni di responsabile dell'ufficio provinciale di censimento.
In relazione all'espletamento dei compiti di vigilanza di cui alla lettera a), del comma 2, ai componenti degli uffici provinciali di censimento sara' corrisposto il relativo trattamento di missione, in misura corrispondente alla qualifica posseduta, nei limiti dei fondi a tal fine destinati dall'ISTAT a ciascuno degli uffici stessi.
Art. 11
#Comma 1
Ufficio comunale di censimento
Comma 2
Nei comuni di cui all lettera a) del comma 1, il responsabile dell'ufficio comunale di statistica assume le funzioni di responsabile dell'ufficio comunale di censimento; negli altri comuni la qualifica di responsabile dell'ufficio comunale di censimento spetta al segretario comunale oppure a persona tecnicamente idonea da lui delegata. In ogni caso, il segretario comunale e' responsabile del funzionamento dell'ufficio.
Gli uffici comunali di censimento hanno il compito di svolgere le operazioni censuarie indicate al Capo IV, nell'ambito dei rispettivi territori, secondo le istruzioni impartite dall'ISTAT.
Art. 12
#Comma 1
P r e f e t t o
Comma 2
Il prefetto, ovvero l'organo che per legge ne ha assunto le funzioni, e' responsabile del buon andamento delle operazioni di censimento nell'ambito della provincia.
Art. 13
#Comma 1
S i n d a c o
Comma 2
Il sindaco, coadiuvato dal segretario comunale, ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nell'ambito comunale.
Comma 3
CAPO IV - OPERAZIONI DEL CENSIMENTO
Art. 14
#Comma 1
Aggiornamento elenco aziende agricole
Comma 2
Gli uffici comunali di censimento, entro il 20 ottobre 1990 con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, procedono alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, quali risultano dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'lSTAT, alla ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento, alla formazione dell'elenco delle aziende da censire.
Art. 15
#Comma 1
Rilevatori - Requisiti
Comma 2
Per ogni 400 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazioni di 400, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'art. 3, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore alle condizioni e secondo le modalita' indicate dalle seguenti disposizioni.
L'affidamento delle funzioni di rilevatore costituisce conferimento di incarico temporaneo con il carattere di lavoro autonomo. I rilevatori, nell'espletare il servizio di raccolta di dati, agiscono in completa autonomia, senza vincoli di orario nel quadro delle istruzioni di carattere generale impartite dall'ISTAT e dai competenti organi periferici di censimento circa le modalita' da rispettare per il perseguimento dei fini propri della rilevazione censuaria.
L'incarico di rilevatore e' conferito a personale dipendente dal comune. Per i comuni con oltre 400 aziende da censire, detto incarico potra' essere affidato anche a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonchu' a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purche' sussistano particolari motivate esigenze in sede locale da rappresentare al comitato provinciale di censimento.
Le persone cui e' affidato l'incarico di rilevatore devono essere in possesso, almeno, dalla licenza di scuola media inferiore e devono godere dei necessari requisiti morali e fisici.
La preferenza sara' accordata a coloro che abbiano il titolo di studio conseguito in scuole ad indirizzo agrario o che dimostrino conoscenze in materia di agricoltura o di statistica.
Art. 16
#Comma 1
Rilevatori - Conferimento incarico
Comma 2
Il dirigente dell'ufficio comunale di censimento, d'intesa con il responsabile del competente ufficio intercomunale, redige un elenco delle persone ritenute idonee in relazione a quanto disposto dall'art. 15, comma 4.
Le persone di cui all'elenco anzidetto partecipano ad appositi corsi di istruzione concernenti le modalita' di rilevazione e le norme per la compilazione dei questionari. Tali corsi sono tenuti a cura del responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento.
Il sindaco, sulla base dell'elenco di cui al comma 1 e dei risultati del corso di istruzione, procede al conferimento dell'incarico ai rilevatori nel numero necessario.
Il sindaco, d'intesa con il dirigente dell'ufficio comunale di censimento e con il responsabile del competente ufficio intercomunale di censimento, provvede a sollevare dall'incarico quei rilevatori che risultassero inadempienti in modo tale da pregiudicare il buon andamento delle operazioni censuarie. Essi vengono sostituiti sempre a cura del sindaco, con altre persone scelte con le modalita' di cui ai commi precedenti e che siano in possesso dei requisiti indicati nell'art. 15.
Ai rilevatori viene corrisposto un compenso, comprensivo di qualsiasi rimborso spese, commisurato al numero dei questionari esattamente compilati ed alla difficolta' di compilazione di ciascuno di essi. I parametri per la determinazione della misura del compenso anzidetto sono determinati dall'ISTAT.
Art. 17
#Comma 1
Pubblicita' del censimento
Comma 2
La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto fornito dall'ISTAT.
Il manifesto ufficiale e gli altri eventuali mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 20, n. 9), e 34, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.
Art. 18
#Comma 1
Termini di raccolta dei dati
Comma 2
I rilevatori, sulla base dell'elenco delle aziende agricole predisposto dall'ufficio comunale di censimento, procedono alla raccolta dei dati presso le aziende comprese nelle sezioni di censimento a ciascuno di essi affidate. La raccolta dai dati avviene nei seguenti periodi:
=====================================================================
Comuni interessati
Periodi distinti per numero di aziende da censire
---------------------------------------------------------------------
dal 21 ottobre 1990 al 16 novembre 1990 fino a 100 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 21 dicembre 1990 da 101 a 200 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 25 gennaio 1991 da 201 a 300 aziende da 401 a 600 aziende da 801 a 900 aziende
dal 21 ottobre 1990 al 22 febbraio 1991 da 301 a 400 aziende da 601 a 800 aziende oltre 900 aziende
I termini di cui al comma 1 verranno notificati al pubblico mediante il manifesto previsto dall'art. 17, comma 1.
Art. 19
#Comma 1
Compiti dei rilevatori
Comma 2
I rilevatori compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire dati.
Ultimata la compilazione di ciascun questionario, il rilevatore provvede ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.
Se le indicazioni fornite non fossero ritenute attendibili per qualsiasi ragione, il rilevatore, qualora non ottenga i chiarimenti richiesti, ne da' comunicazione all'ufficio comunale di censimento il quale adottera' i necessari adempimenti a mente di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, e dall'art. 20, comma 1.
I questionari compilati sono sottoscritti dal conduttore o da chi per esso e controfirmati dal rilevatore.
Nel caso in cui, durante la revisione di cui all'art. 22, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono, ove l'ufficio comunale di censimento lo ritenga necessario, alla loro eliminazione mediante reintervista dei conduttori di azienda.
E' fatto divieto ai rilevatori nell'espletamento dell'incarico ricevuto di svolgere nei confronti delle unita' da censire attivita' diverse da quelle proprie del censimento e di raccogliere informazioni per altre indagini da chiunque disposto.
Art. 20
#Comma 1
Obblighi dei conduttori
Comma 2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 2 maggio 1990, n. 103, e' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche ed in genere, alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezze alle domande contenute nei modelli di rilevazione. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate, su iniziativa dell'ufficio comunale di censimento, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.
Qualora il conduttore non risieda nel comune di censimento e nello stesso comune non vi sia altra persona in grado di fornire i dati, egli e' invitato a presentarsi il giorno all'uopo fissato presso il competente ufficio comunale di censimento.
I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche i quali, entro i termini di raccolta dei dati previsti dall'art. 18, non siano stati interpellati per la compilazione del questionario devono farlo presente, entro tre giorni dal termine anzidetto, all'ufficio comunale di censimento, il quale provvede immediatamente a far censire le relative aziende.
Art. 21
#Comma 1
Controllo e riepilogo dei dati
Comma 2
Gli uffici comunali di censimento, entro cinque giorni dal termine della raccolta dei dati, inviano i primi risultati comunali all'ufficio provinciale di censimento il quale provvedera' a trasmetterli all'ISTAT.
Art. 22
#Comma 1
Revisione dei questionari
Comma 2
Gli uffici comunali di censimento accertano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, le eventuali omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unita' di censimento, e la completezza dei dati risultanti nei questionari.
Gli uffici intercomunali di censimento effettuano la revisione dei questionari di azienda per verificare se i dati risultanti rispecchino l'effettiva situazione delle aziende e, in caso contrario, ne informano i dirigenti degli uffici comunali di censimento.
Gli uffici comunali di censimento provvedono ad eliminare le incompletezze e gli errori riscontrati a seguito delle operazioni di cui al presente articolo, anche mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori.
Art. 23
#Comma 1
Trasmissione dei questionari di censimento e dei modelli ausiliari
Comma 2
Ultimate le operazioni di cui all'art. 22, e comunque entro i termini stabiliti dall'ISTAT mediante apposite istruzioni, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda il Iembo staccabile del questionario stesso e ad inviarlo, in plico a parte, unitamente ai questionari di azienda ed ai modelli ausiliari, al competente ufficio provinciale di censimento.
A tutela della segretezza delle notizie contenute nei questionari di azienda, prima della registrazione controllata delle notizie stesse, gli uffici provinciali di censimento si accertano che i questionari siano stati resi anonimi mediante la separazione del lembo staccabile contenente i riferimenti individuali.
Comma 3
CAPO V - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 24
#Comma 1
Divieto di indagini aggiuntive
Comma 2
E' fatto divieto di abbinare alla rilevazione censuaria altre indagini di qualsiasi natura.
Art. 25
#Comma 1
Obbligo di utilizzazione degli stampati ISTAT
Comma 2
I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'ISTAT.
E' fatto espresso divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
Art. 26
#Comma 1
Tutela del segreto statistico
Comma 2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della legge 2 maggio 1990, n. 103, sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio recate dall'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322.
I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'art.
326 del codice penale.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, i dati raccolti in occasione del censimento sono soggetti alle disposizioni sulla tutela del segreto statistico di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
Art. 27
#Comma 1
Rimborso forfettario ai comuni
Comma 2
Il rimborso forfettario di cui all'art. 3, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 103, verra' utilizzato dai comuni, per una quota massima del 20 per cento, per far fronte alle spese di carattere generale da essi sostenute in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni emanate dall'ISTAT, e per la restante parte per incrementare, ai sensi dell'art. 6 della legge anzidetta, il fondo di incentivazione destinato al proprio personale incaricato di svolgere le operazioni censuarie, esclusa la raccolta dei dati.
L'ISTAT e' autorizzato ad erogare ai comuni anticipazioni sul fondo loro spettante in relazione agli adempimenti connessi all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole. Il saldo verra' corrisposto non appena la commissione di cui all'art. 5 della legge 2 maggio 1990, n. 103, avra' espletato il suo compito.
Art. 28
#Comma 1
Gestione fondi
Comma 2
Le regioni, i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione e ne dispongono in relazione alle esigenze operative.
I competenti organi della regione, il sindaco e il dirigente dell'ufficio provinciale di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente emanate dall'ISTAT.
Art. 29
#Comma 1
Fornitura dati individuali resi anonimi
Comma 2
Ai sensi dell'art. 11 della legge 2 maggio 1990, n. 103, l'ISTAT, una volta ultimate le necessarie operazioni di controllo, fornira' i dati, resi anonimi, relativi alle singole unita' di rilevazione agli uffici di statistica degli enti ed organismi di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta motivata in relazione ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed al territorio di rispettiva competenza. I dati potranno essere utilizzati esclusivamente per elaborazioni statistiche.
I dati saranno forniti, per ciascuna provincia, entro trenta giorni dalla ricezione dei nastri dai centri di registrazione e dopo essere stati sottoposti da parte dell'ISTAT alla fase di correzione automatica degli errori e ad una prima valutazione qualitativa.
La fornitura dei dati avverra' mediante supporti informatici od altri che saranno concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT e, dietro rimborso, salvo che per le province autonome, delle spese sostenute per il loro approntamento e la loro spedizione.
All'atto della richiesta dei dati, il responsabile dell'ufficio di statistica compilera' appositi moduli informativi predisposti dall'ISTAT il quale potra', in ogni tempo, richiedere informazioni sull'utilizzazione di dati stessi.
Art. 30
#Comma 1
Assicurazione
Comma 2
Sono coperti da una assicurazione contro gli infortuni connessi con la loro attivita', dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente: i dirigenti degli uffici provinciali di censimento, i responsabili degli uffici intercomunali di censimento ed i loro collaboratori, che svolgano attivita' ispettiva, i responsabili provinciali e regionali del censimento, e loro collaboratori, esplicitamente indicati dalle regioni e dalle province autonome, ed i rilevatori. Tale assicurazione sara' stipulata a cura dell'ISTAT ed alle condizioni stabilite dai competenti organi dell'Istituto. Per il personale dipendente da pubbliche amministrazioni il massimale individuale non potra' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ai dipendenti civili dello Stato con qualifica equivalente a quella rivestita dal personale anzidetto. Per i rilevatori non dipendenti dalla pubblica amministrazione il massimale individuale non potra' superare la misura massima dell'equo indennizzo spettante per le infermita' dipendenti da causa di servizio ((ai dipendenti civili dello Stato appartenenti alla sesta qualifica funzionale.))
Per i pubblici dipendenti, quanto percepito per effetto della suddetta assicurazione, viene dedotto dall'indennizzo eventualmente ad essi spettante in base alle norme che regolano i rispettivi rapporti di impiego.
La spesa relativa alla stipulazione dell'assicurazione prevista dal comma 1 grava sui fondi di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990, n. 103.
Art. 31
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.