Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento disciplina, altresi', le modalita' di presentazione dei reclami da parte di cittadini e imprese.
Il presente regolamento si applica soltanto alle amministrazioni dello Stato.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalita' degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze. Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, ne' quelli che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti.