DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante i criteri e le modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della liberta' d'impres

Numero 252 Anno 2012 GU 04.02.2013 Codice 13G00033

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-11-14;252

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:12:25

Art. 1

#

Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni statali, dei regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento disciplina, altresi', le modalita' di presentazione dei reclami da parte di cittadini e imprese.


Il presente regolamento si applica soltanto alle amministrazioni dello Stato.


Per onere informativo si intende qualunque adempimento previsto per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalita' degli stessi, di raccogliere, elaborare, conservare, produrre e trasmettere dati, notizie, comunicazioni, relazioni, dichiarazioni, istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche su richiesta di queste ultime, a determinate scadenze o con periodiche cadenze. Non rientrano tra gli oneri informativi gli obblighi di natura fiscale, ne' quelli che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di processi produttivi o di prodotti.


Art. 2

#

Comma 1

Criteri e modalita' per la pubblicazione


L'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui all'articolo 1, comma 1, e' predisposto secondo i criteri e le modalita' individuate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente regolamento, al fine di garantire la massima trasparenza secondo criteri di chiarezza e omogeneita' onde agevolare la reperibilita' e l'uso delle informazioni da parte dei cittadini, attraverso la loro pubblicazione sui siti istituzionali.


I regolamenti e i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale corredati in allegato dall'elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati. Gli schemi degli atti normativi, all'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della stessa legge n. 400 del 1988, sono corredati del predetto elenco, oltre che delle relazioni previste dalle vigenti disposizioni.


In tutti i casi le pubbliche amministrazioni statali hanno l'obbligo di pubblicare gli atti e gli elenchi allegati sul proprio sito istituzionale in apposita sezione denominata: «Oneri informativi introdotti ed eliminati», in base alle modalita' definite nell'allegato A. Della allegazione dell'elenco di cui al comma 1 e' responsabile il dirigente che adotta l'atto cui l'elenco si riferisce ovvero, nel caso di regolamenti ministeriali o interministeriali, il soggetto responsabile dell'istruttoria del provvedimento. Della pubblicazione e' responsabile il soggetto preposto alle attivita' di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Art. 3

#

Comma 1

Modalita' di presentazione dei reclami


Al fine di agevolare la facolta' di presentare reclamo per la mancata o incompleta attuazione delle disposizioni del presente regolamento, all'interno della sezione del sito istituzionale di ogni amministrazione dello Stato, di cui al precedente articolo 2, sono segnalati il nominativo e i riferimenti del responsabile del trattamento dei reclami, nonche' la casella di posta elettronica cui poter inoltrare il reclamo. I reclami sono, altresi' inoltrati dall'amministrazione interessata all'ispettorato della Funzione Pubblica all'indirizzo telematico di quest'ultimo ai fini delle attivita' di controllo ad esso attribuite.


Art. 4

#

Comma 1

Modalita' di valutazione della prima attuazione
delle disposizioni regolamentari


Anche ai fini di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, procede, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad una valutazione sulle modalita' di attuazione delle disposizioni regolamentari, pure al fine di un'eventuale integrazione o modifica di queste ultime o delle linee guida ad esse allegate.