DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (22G00003)

Numero 239 Anno 2021 GU 18.01.2022 Codice 22G00003

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-11-18;239

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.


Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso la Presidenza per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dalla Presidenza ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempreche' tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.


Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' destinato dalla Presidenza alle finalita' di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.


I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore della Presidenza da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.


Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, rese nell'ambito di lavori, cosi' come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice, nonche' di servizi e forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice che determinino un incremento dell'importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo Codice.


Le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.


Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.


Art. 3

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Comma 1

Misura degli incentivi

Comma 2

Ai sensi all'articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.


Nel rispetto dell'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Presidenza.


Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 113, comma 5, del Codice, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.


Per i servizi con carattere di ripetitivita' si applica una riduzione dell'incentivo secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui ai commi 4 e 5.


Art. 4

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Comma 1

Individuazione del personale

Comma 2

Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice.


Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unita' organizzativa, salvo la necessita' di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unita' organizzativa.


Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.


Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati qualora, successivamente all'adozione dei provvedimenti di nomina, il personale risulti destinatario di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero qualora risulti destinatario di provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, o qualora sia interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio.


Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.


Art. 5

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Comma 1

Termini per le prestazioni

Comma 2

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.


I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori.
I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.


Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.


Art. 6

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Comma 1

Definizione delle percentuali effettive

Comma 2

I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.


Nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, laddove sia nominato personale con funzioni di collaboratori tecnico-amministrativi di supporto al RUP e a coloro che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, il compenso previsto per questi ultimi e' ridotto secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.


Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno alla Presidenza, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.


Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base di gara, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.


Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali il compenso spettante al direttore dei lavori e' riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP e' corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.


Art. 7

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Comma 1

Determinazione degli importi

Comma 2

La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.


La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformita' o di regolare esecuzione.


Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.


In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle attivita' effettivamente svolte.


Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.


Art. 8

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Comma 1

Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti


Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.


L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.


Art. 9

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Comma 1

Altre ipotesi di responsabilita'


Art. 10

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Comma 1

Accertamento della responsabilita'


L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 8 e 9 e' svolto dal RUO, sentiti il RUP e il dipendente.


Nei confronti del RUP l'accertamento e' svolto dal RUO, sentiti il dirigente del RUP e il RUP medesimo.


La Presidenza, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.


L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non e' sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilita', anche disciplinari.


Art. 11

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

La Presidenza comunica annualmente alle Organizzazioni sindacali rappresentative lo stato di ripartizione per tipologia di funzioni tecniche delle somme destinate agli incentivi.