L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97, e' cosi' sostituito:
«1. Il Collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1