DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di contabilita' dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00245)

Numero 222 Anno 2021 GU 24.12.2021 Codice 21G00245

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2021-12-09;222

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge, disciplina il sistema contabile dell'Agenzia.


Art. 3

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Comma 1

Autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge, l'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nei limiti di quanto previsto dal decreto-legge.


La gestione amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria dell'Agenzia e' informata a criteri di efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.


Art. 4

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Comma 1

Definizione del sistema contabile

Comma 2

Il sistema contabile dell'Agenzia e' ispirato ai principi civilistici e ad essa si applicano le disposizioni del decreto legislativo, al fine di assicurare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Il sistema contabile e' costituito dall'insieme dei principi e delle regole, nonche' dal processo e dai documenti mediante i quali si rilevano in via preventiva, concomitante e consuntiva le operazioni di gestione. Il sistema contabile supporta la definizione degli obiettivi, la verifica della coerenza delle operazioni di gestione con gli obiettivi stessi e la rendicontazione sui risultati conseguiti, in termini economici, finanziari e patrimoniali.


Il sistema contabile dell'Agenzia e' basato sul principio di competenza economica, ai fini della rilevazione e imputazione all'esercizio degli effetti delle operazioni di gestione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo.


Il sistema contabile dell'Agenzia si avvale di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.


Art. 5

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Comma 1

Durata dell'esercizio

Comma 2

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.


Art. 6

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Comma 1

Centri di responsabilita' e centri di costo


Con provvedimento del Direttore generale vengono individuati specifici centri di responsabilita' a cui riferire uno o piu' centri di costo, in cui i costi vengono rilevati e aggregati per natura.


Art. 7

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Comma 1

Manuale di contabilita'


Le regole tecniche di funzionamento del sistema contabile, attuative dei principi contenuti nel presente regolamento, sono definite in un apposito Manuale di contabilita', approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.


Comma 2

Titolo II - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E BUDGETING Capo I Pianificazione e programmazione

Art. 8

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Comma 1

Documenti di pianificazione e programmazione

Comma 2

Secondo quanto previsto dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, adotta la pianificazione strategica dell'Agenzia.


Al documento di pianificazione strategica e' allegato un piano pluriennale degli investimenti, corredato da una relazione che definisce le finalita' di ciascun investimento, nonche' le fonti da utilizzare per il relativo finanziamento.


Il documento di programmazione operativa dell'Agenzia e' elaborato sulla base delle richieste formulate dai Servizi e dalle articolazioni per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel documento di pianificazione strategica e viene approvato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.


Comma 3

Capo II - Budgeting

Art. 9

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Comma 1

Budget economico annuale

Comma 2

Il bilancio preventivo consta di un budget economico annuale adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso, entro dieci giorni dalla sua deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della successiva approvazione secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge.


Il budget economico annuale, disciplinato dall'articolo 2 del decreto ministeriale, e' redatto in termini di competenza economica ed espone i ricavi/proventi e costi/oneri dell'Agenzia, secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto ministeriale.


Le previsioni di costo, desumibili dal prospetto di budget economico complessivo, hanno valore autorizzatorio ai fini dell'assunzione degli atti di gestione.


Il budget economico annuale e' redatto in modo da assicurare l'equilibrio tra proventi/ricavi e costi/oneri.


Lo schema di bilancio preventivo, corredato dalla relazione illustrativa, viene trasmesso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la sua approvazione, dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti, che redige un'apposita relazione.


Ove non intervenga, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, l'approvazione del budget economico annuale entro il 31 dicembre, il Direttore generale delibera la gestione provvisoria, fissando limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.


Art. 10

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Comma 1

Budget economico pluriennale

Comma 2

Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni ed e' elaborato coerentemente con i documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa. Esso e' redatto in base al principio di competenza economica, presenta la stessa articolazione delle poste del budget economico annuale ed e' aggiornato in occasione dell'approvazione del budget economico annuale.


Art. 11

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Comma 1

Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi

Comma 2

L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, declina le voci del budget economico annuale secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG, come da schema previsto nell'allegato 2 del decreto ministeriale, ai fini della raccordabilita' con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria.


Art. 12

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Comma 1

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Comma 2

L'Agenzia redige il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo da esplicitare gli obiettivi in coerenza con quelli definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, cosi' da consentire la successiva rilevazione dei risultati, in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2012.


Art. 13

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Comma 1

Budget di cassa

Comma 2

L'Agenzia, unitamente al budget economico annuale, predispone un budget annuale di cassa, nel quale si evidenziano i flussi di cassa in entrata e in uscita dell'esercizio cui il budget riferisce, in modo da assicurare la compatibilita' finanziaria degli stanziamenti previsti nel budget economico.


Art. 14

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Comma 1

Assestamento e variazioni

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale, ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale.


Fatta salva la possibilita' di effettuare variazioni del budget economico per tutta la durata dell'esercizio, entro il termine del 30 luglio di ciascun anno il Direttore generale, sentiti i Responsabili dei Servizi e delle articolazioni interessati, puo' proporre gli assestamenti necessari per una corretta ridistribuzione delle risorse rispetto all'andamento della gestione o ad eventuali situazioni non preventivate in sede di elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa. Tale manovra di assestamento e' adottata dal Direttore generale e approvata con decreto del Presidente, previo parere del CIC.


Con decreto del Direttore generale possono essere disposte, altresi', variazioni compensative, nell'ambito delle voci di costo corrispondenti alla classificazione COFOG di secondo livello di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale.


Comma 3

Titolo III - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 15

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Comma 1

Obbligazioni

Comma 2

Il Direttore generale individua il personale autorizzato ad assumere obbligazioni all'interno dei centri di costo. Il personale autorizzato, preventivamente all'assunzione dell'obbligazione, accerta la disponibilita' delle risorse necessarie a valere sul centro di responsabilita' di riferimento, nei limiti degli stanziamenti previsti.


Il personale autorizzato, nell'assumere l'obbligazione, garantisce il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure vigenti.


L'obbligazione e' assunta con atto scritto, firmato dal personale autorizzato.


L'assunzione dell'obbligazione comporta l'erosione del relativo stanziamento o di quota parte di esso, al fine di assicurare adeguata copertura al momento della manifestazione del costo correlato.


Al fine di consentire il continuo ed efficace monitoraggio della spesa, il personale autorizzato garantisce la registrazione dell'atto che genera l'obbligazione nel sistema contabile integrato di cui all'articolo 4.


L'assunzione di obbligazioni i cui effetti economici vadano a ricadere su piu' esercizi deve essere coerente con i documenti di pianificazione pluriennale di cui agli articoli 8 e 10.


Qualunque atto che generi obbligazioni con effetto economico su piu' di tre esercizi deve essere autorizzato dal Direttore generale.


Art. 16

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Comma 1

Attestazione di regolare esecuzione della prestazione

Comma 2

Il centro di costo competente accerta la regolarita' della prestazione e della corrispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.


A seguito dell'accertamento di cui al comma 1, il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali provvede alla verifica e alla contabilizzazione dei documenti fiscali, atti a comprovare l'adempimento dell'obbligazione assunta dal fornitore, determinando per l'Agenzia l'accensione del costo relativo alla prestazione ricevuta, secondo le modalita' e le procedure definite nel Manuale di contabilita'.


Art. 17

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Comma 1

Pagamento

Comma 2

Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali e' autorizzato a disporre pagamenti a valere sul conto acceso dall'Agenzia presso il soggetto individuato per l'espletamento del servizio di tesoreria di cui all'articolo 18, nonche' a quietanzare i titoli di credito intestati all'Agenzia.


Il Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali puo' conferire delega ad altro personale.


Il benestare al pagamento e' sottoscritto dal personale autorizzato del centro di costo che ha usufruito della fornitura o dal soggetto da lui delegato, previo espletamento dei controlli di competenza.


Art. 18

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Comma 1

Servizio di Tesoreria

Comma 2

L'Agenzia e' inserita nella Tabella «A» annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa sono definite in coerenza con la predetta legge e con i relativi decreti attuativi.


Il servizio di cassa per i movimenti finanziari e' affidato, tramite procedure ad evidenza pubblica, ove ne ricorrano le condizioni, a un soggetto abilitato.


Art. 19

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Comma 1

Fondo cassa economale

Comma 2

Il Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, all'inizio di ciascun anno, puo' dotare, su proposta del Responsabile del Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali, i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia di un fondo per il pagamento delle minute spese d'ufficio, impreviste e urgenti.


L'entita' del fondo, la modalita' di gestione e i limiti di spesa sono disciplinati da apposite disposizioni interne.


Il fondo e' reintegrato durante l'esercizio previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese.


Comma 3

Titolo IV - GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 20

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Comma 1

Patrimonio dell'Agenzia

Comma 2

Il patrimonio dell'Agenzia e' costituito dai beni mobili e immobili, strumentali alla sua attivita', dai fondi previsti dalla normativa e dalle riserve iscritte in bilancio.


La gestione del patrimonio dell'Agenzia e' orientata a criteri di economicita' e trasparenza.


La gestione ordinaria degli immobili di proprieta' dell'Agenzia, ivi compreso, per le sedi autorizzate, l'utilizzo di spazi da parte di terzi, viene garantita da adeguate figure professionali da individuare con apposite procedure interne.


Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo in tema di beni mobili e immobili, si rinvia a un apposito Manuale interno di gestione patrimoniale.


Art. 21

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Comma 1

Libro degli inventari e beni durevoli

Comma 2

L'Agenzia compila il libro degli inventari della gestione patrimoniale, da cui risultano, ai fini ricognitivo e conservativo, le consistenze patrimoniali attive e passive all'inizio della gestione ed alla chiusura di ciascun esercizio.


Le procedure sulla tenuta degli inventari nonche' sulla gestione dei beni mobili ed immobili da parte di consegnatari sono contenute nell'apposito Manuale di cui all'articolo 20, comma 4.


Art. 22

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Comma 1

Scritture contabili

Comma 2

L'Agenzia documenta con scritture cronologiche e sistematiche durante la gestione, la quantita' e il valore, le consistenze iniziali e gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei beni mobili al termine dell'esercizio.


Le scritture e i documenti contabili sono tenuti dall'Agenzia, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatizzati.


Comma 3

Titolo V - RENDICONTAZIONE

Art. 23

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Comma 1

Obiettivi informativi della rendicontazione

Comma 2

La rendicontazione per finalita' informative generali fornisce informazioni utili ai suoi destinatari in quanto rappresenta le modalita' di utilizzo delle risorse pubbliche (accountability) e la logica che guida l'assunzione di decisioni.


Le informazioni prodotte attraverso la rendicontazione consentono all'Agenzia e agli utilizzatori delle informazioni per finalita' informative generali di assumere decisioni che incidono sui futuri processi di acquisizione e impiego delle risorse pubbliche, rendendone possibile un utilizzo efficace ed efficiente.


Art. 24

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Comma 1

Bilancio d'esercizio

Comma 2

Il bilancio consuntivo di cui all'articolo 11 del decreto-legge consta di un bilancio d'esercizio, costituisce la sintesi delle rilevazioni contabili consuntive e consente la rendicontazione sui risultati patrimoniali, economici e finanziari conseguiti dall'Agenzia nell'esercizio e l'assunzione di decisioni da parte degli utilizzatori dell'informazione contabile, interni ed esterni.


Il bilancio d'esercizio e' redatto secondo quanto disposto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in conformita' ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilita' e ai principi contabili generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo.


Al bilancio d'esercizio e' altresi' allegato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale, il conto consuntivo in termini di cassa, di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto ministeriale.


Art. 25

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Comma 1

Stato patrimoniale

Comma 2

Lo stato patrimoniale rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia. Nello stato patrimoniale sono indicate le attivita', le passivita' e il patrimonio netto dell'Agenzia alla data di chiusura dell'esercizio.


Art. 26

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Comma 1

Conto economico

Comma 2

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico.


Art. 27

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Comma 1

Rendiconto finanziario dei flussi di cassa

Comma 2

Il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilita' liquide avvenute in un determinato esercizio.


Art. 29

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Comma 1

Approvazione del bilancio d'esercizio

Comma 2

Il Servizio competente in materia di gestione delle risorse strumentali redige la relazione sulla gestione che evidenzia, in apposito prospetto, le finalita' della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo.


Lo schema di bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile, viene trasmesso dal Direttore generale al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la relativa delibera.


Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile. Il Collegio dei revisori nella relazione al bilancio d'esercizio attesta l'esecuzione degli adempimenti di cui agli articoli 5, 7 e 9 del decreto ministeriale e la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.


Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto ministeriale, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonche' i documenti di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.


Il bilancio, approvato secondo le modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto-legge, viene trasmesso, unitamente alla relazione della Corte dei conti, alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto-legge.


Art. 30

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Comma 1

Bilancio consolidato

Art. 31

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Comma 1

Piano dei conti

Comma 2

Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.


Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine, articolati in modo da consentire la rilevazione e l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia aventi rilevanza ai fini civilistici e fiscali, nonche' ai fini dell'armonizzazione con gli schemi e le classificazioni previsti per il bilancio dello Stato.


La struttura del piano dei conti e le procedure di integrazione e variazione dello stesso, ove non disciplinate dalle norme applicabili alle pubbliche amministrazioni in contabilita' civilistica, sono stabilite nel Manuale di contabilita' di cui all'articolo 7.


Comma 3

Titolo VI - SISTEMA E ORGANI DI CONTROLLO

Art. 32

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Comma 1

Sistema dei controlli interni

Comma 2

Il sistema dei controlli interni e' l'insieme coordinato e integrato delle procedure e dei prospetti diretti a monitorare il raggiungimento degli obiettivi definiti nei documenti di pianificazione strategica e programmazione operativa, l'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, economiche, strumentali e tecnologiche, la salvaguardia del patrimonio, l'affidabilita' delle informazioni, nel rispetto della normativa in essere e delle disposizioni interne, anche al fine di consentire una stima e una valutazione dei fabbisogni dei Servizi e dalle articolazioni.


Per il monitoraggio e il controllo della gestione, l'Agenzia si avvale, oltre che della contabilita' generale economico-patrimoniale, di un sistema di contabilita' analitica al fine di operare un'imputazione dei costi/oneri e ricavi/proventi per centri di costo e di ricavo.


Al fine di supportare il processo decisionale e di valutazione preventiva di singoli programmi e progetti, compresi quelli investimento, l'Agenzia puo' adottare l'analisi costi-benefici.


Art. 33

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Comma 1

Organismo indipendente di valutazione

Comma 2

Per quanto concerne la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), si rinvia a quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge.


Nel corso dell'esercizio finanziario i Servizi e le articolazioni dell'Agenzia inoltrano all'OIV, per i profili di competenza, gli atti amministrativi necessari allo svolgimento delle attivita' dell'organismo.


Art. 34

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Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Fermo restando quanto disposto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita' della gestione contabile e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilita' e fiscali anche fornendo pareri su richiesta dell'organo di vertice sugli atti posti in essere dall'Agenzia al fine di garantire la conformita' degli stessi alla normativa di riferimento.


Il Collegio svolge il controllo di competenza in conformita' a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e redige le relazioni da allegare agli schemi del bilancio preventivo e del bilancio d'esercizio, di cui agli articoli 9, comma 6, lettera e), e 29, comma 3, nelle quali sono sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante l'esercizio.


Comma 3

Titolo VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.