DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente istituzione ed organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Numero 109 Anno 1990 GU 11.05.1990 Codice 090G0137

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-02-13;109

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione

Comma 2

E' istituito il Dipartimento per gli affari sociali, di seguito indicato Dipartimento, alle dipendenze del Ministro per gli affari sociali.


Art. 2

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Comma 1

(( (Competenze). ))

Comma 2

((


Il Dipartimento provvede inoltre a quanto attiene agli affari generali e ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per gli affari sociali nonche' all'attivita' di organi collegiali operanti presso il Dipartimento stesso; alle relazioni con il pubblico e a tutte le informazioni richieste dall'utenza relative agli atti ed allo stato dei procedimenti nonche' agli altri adempimenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; alle informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione; all'organizzazione e alle attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento nonche', con il coordinamento del segretario generale, agli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, agli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per gli affari sociali.


))


Art. 3

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Comma 1

(( (Organizzazione). ))

Comma 2

((


Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
Ufficio I: Affari generali amministrativi e del personale.
Relazioni con il pubblico;
Ufficio II: Tematiche familiari e sociali;
Ufficio III: Volontariato, associazionismo sociale (ed obiettori di coscienza);
Ufficio IV: Coordinamento delle attivita' di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
Ufficio V: Immigrazione.


))


Art. 4

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Comma 1

(( (Uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari sociali). ))

Comma 2

((


L'Ufficio studi e legislazione provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per gli affari sociali; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; consulenza giuridica; esame della legislazione regionale da sottoporre al Consiglio dei Ministri; adempimenti relativi all'attivita' del Ministro in Parlamento; rapporti con le commissioni parlamentari.
L'ufficio provvede altresi' alla raccolta di testi giuridici, periodici, riviste e ogni altra documentazione utile a fini di consultazione nelle materie di interesse del Dipartimento.


3. All'Ufficio studi e legislazione e' preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per gli affari sociali. Detto ufficio opera in collegamento con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto all'ufficio, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento dell'ufficio stesso))


Art. 5

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Comma 1

Attribuzione di funzioni

Comma 2

Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilita' sono affidate le funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attivita'. Il Ministro puo' delegare funzioni al Capo del Dipartimento.


Agli uffici e ai servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.


Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del Capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.


Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.


Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attivita' del Dipartimento.


All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.


Art. 6

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Comma 1

Coordinamento

Comma 2

Il Capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.


I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.