Le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformita' alle norme del presente regolamento, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonche' sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneita' al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.
(( 2. L'attivita' di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle c omplementari attivita' di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione ))