DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 308/1991 - Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Regolamento concernente la disciplina per il trasporto ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Numero 308 Anno 1991 GU 02.10.1991 Codice 091G0351

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1991-06-07;308

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le imprese esercenti il trasporto ferroviario sono autorizzate ad effettuare il trasporto dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, in conformita' alle norme del presente regolamento, sulle linee ferroviarie da esse esercitate, nonche' sulle navi traghetto munite dell'attestazione di idoneita' al trasporto di merci pericolose ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008.


(( 2. L'attivita' di trasporto di cui al comma precedente deve ritenersi comprensiva delle c omplementari attivita' di carrellamento dei carri ferroviari per mezzo di carrelli stradali provvisti di tutte le autorizzazioni prescritte per la circolazione stradale delle merci pericolose di cui all'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modifiche, concernente il Nuovo codice della strada, ed all'art. 368, comma 2, del relativo regolamento di attuazione e di esecuzione ))


Art. 2

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Comma 1

Il trasporto per ferrovia dei rifiuti previsti dall'art. 1 deve avvenire in conformita' con le disposizioni vigenti che regolano il trasporto ferroviario nazionale ed internazionale, ed in particolare con le disposizioni di cui al "Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID)" - allegato I all'appendice B ("Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (RU/CIM)") alla convenzione di Berna relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) approvata e resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonche' alle modifiche allo stesso regolamento apportate secondo il combinato disposto degli articoli 8 par. 2 e 19 par. 4 della COTIF.


Sull'imballagio dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, oltre alle etichette di pericolo previste dal regolamento di cui al comma 1, e' apposta un'etichetta inamovibile, conforme a quella riportata all'allegato 2 che e' parte integrante del presente regolamento, indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, la natura, la composizione e il quantitativo dei rifiuti, nonche' i rischi derivanti dagli stessi e le istruzioni da seguire in caso di pericolo o di incidente ed il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericolo per l'incolumita' pubblica e per l'ambiente.


In ogni caso, durante il trasporto sono adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle persone e all'ambiente.
Analoghe precauzioni incombono al mittente e al destinatario durante le operazioni di carico e scarico.


Art. 4

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Comma 1

Il formulario previsto dal precedente art. 3 deve essere sottoscritto e datato dal produttore o detentore dei rifiuti e dal vettore stradale, ove diverso dal produttore o detentore, il quale effettua il trasporto alla stazione ferroviaria di partenza.


Gli esemplari del formulario devono essere trattenuti per un periodo di almeno cinque anni.


Le province comunicano annualmente ai Ministeri dell'ambiente, della sanita' e alle regioni, i dati relativi al trasporto ferroviario dei rifiuti.


Art. 5

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Comma 1

Nel caso in cui il trasporto per ferrovia abbia inizio o termine in un porto, il produttore o il detentore di rifiuti deve provare, alle imprese esercenti il trasporto ferroviario, di aver assunto precedenti accordi per il trasporto marittimo e di essere munito delle necessarie autorizzazioni.


Nel caso in cui il trasporto per ferrovia sia precedente o successivo al trasporto su strada non effettuato direttamente dal produttore o detentore di rifiuti, quest'ultimo deve provare all'impresa esercente il trasporto ferroviario di aver assunto precedenti accordi con il vettore stradale.


Qualora i rifiuti speciali, tossici e nocivi non vengano ritirati alla stazione ferroviaria di arrivo, l'impresa esercente il trasporto ne da' immediata comunicazione al produttore o detentore dei rifiuti, nonche' all'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione di tempestivi provvedimenti atti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione stessa dei rifiuti anzidetti.


Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati presso la stazione ferroviaria, l'impresa esercente il trasporto, tenuto anche conto del periodo massimo durante il quale i rifiuti tossici e nocivi possono essere contenuti nell'imballaggio senza pericoli per l'incolumita' pubblica e per l'ambiente, puo' rispedirli al produttore o detentore, a loro spese.


Art. 6

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