L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1997-10-07;397
Stai consultando il testo vigente del provvedimento.
Art. 1
#Comma 1
L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera a).