DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento, recante disposizioni per il funzionamento del Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0002)

Numero 200 Anno 2009 GU 12.01.2010 Codice 010G0002

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-12-04;200

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modalita' di gestione e di ripartizione delle somme

Comma 2

Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.


Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalita' disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione.


Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Esclusione dal diritto al riparto

Comma 2

Sono esclusi dal diritto al riparto per l'intero quadrimestre coloro che, nel corrispondente periodo, abbiano tenuto condotte sanzionate disciplinarmente.


Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, l'esclusione dal diritto al riparto si estende a ciascun quadrimestre, per intero, nel corso del quale la sospensione abbia avuto concreta applicazione.


Nelle ipotesi di condotte che abbiano dato luogo alla sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, il diritto al riparto cessa definitivamente a decorrere dal quadrimestre nel corso del quale e' stata tenuta la condotta sanzionata.


Art. 4

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

Con riguardo al quadrimestre con scadenza al 31 agosto 2009, la quota di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e' riferita alla somma corrispondente a cinquantanove centoventitreesimi delle competenze spettanti per il quadrimestre medesimo agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.