Le somme versate nel Fondo sono ripartite quadrimestralmente, secondo le modalita' di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972, fra gli appartenenti al ruolo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
Alla ripartizione del Fondo partecipa, con le stesse modalita' disciplinate nel presente decreto, anche il personale di altre Amministrazioni che sia destinato a prestare servizio per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in base a formali provvedimenti di assegnazione.
Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 15 e 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972 e successive modificazioni.