Le disponibilita' del Fondo per lo sviluppo, istituito ai sensi dell'art. 1-ter, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, sono destinate a promuovere e realizzare programmi di sviluppo localizzati nelle aree di intervento di cui all'art. 1 della citata legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Interventi ammissibili
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Programmi di sviluppo
Comma 2
Ai fini dell'attribuzione del contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo, i programmi devono essere predisposti secondo lo schema di domanda, oggetto di un'apposita circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e inoltrati al medesimo - Direzione generale per l'impiego.
I programmi possono essere presentati da societa' anche consortili, da soggetti pubblici e dalle societa' e dagli enti previsti al comma 3 dell'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236. I medesimi soggetti saranno responsabili dell'attuazione del programma secondo modalita' da definire con apposita convenzione di cui all'art. 4 del presente regolamento.
Art. 3
#Comma 1
Esame e istruttoria dei programmi
Comma 2
Per l'esame e l'istruttoria dei programmi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un'apposita struttura tecnica, composta da funzionari dell'amministrazione e da rappresentanti del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle amministrazioni interessate. La struttura tecnica puo' richiedere la presenza di rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
All'istituzione della struttura tecnica si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, comunque, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Le agevolazioni spettanti alle iniziative industriali, ricadenti negli interventi indicati al precedente art. 1, comma 2, lettera a), sono concedibili dal soggetto convenzionato, di cui al comma 2 del precedente art. 2, nella veste di intermediario, previa istruttoria tecnico finanziaria ed in osservanza delle normative applicabili individuate nella convenzione, nel rispetto dei criteri richiamati al comma 4 dell'art. 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, e della graduazione dei livelli fissati dal paragrafo 4 della delibera CIPI del 22 aprile 1993 ovvero dei livelli diversi, nazionali e comunitari, in essere alla data della domanda presentata al predetto soggetto convenzionato. Questi e' inoltre autorizzato, con i limiti e le garanzie indicati nella convenzione, ad erogare anticipazioni, a fronte degli investimenti previsti nel programma approvato, a favore delle imprese a cui siano state gia' concesse le agevolazioni da parte delle amministrazioni competenti.
In sede di prima attuazione sono ammessi alla istruttoria per l'accesso alle contribuzioni finanziarie, previste a carico del Fondo per lo sviluppo per gli anni 1993-1994, i programmi presentati entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
La struttura tecnica di cui al precedente comma 1 predispone, altresi', uno schema di convenzione che stabilisca le finalita', le modallita' ed i tempi di attuazione del programma e che contenga ogni elemento utile alla definizione della configurazione degli interventi costituenti il programma stesso sotto l'aspetto tecnico, funzionale e finanziario. In particolare, lo schema di convenzione, con riferimento a ciascuna tipologia di intervento, disciplina, in conformita' alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle attivita' produttive e alle iniziative di sviluppo locale, le azioni e le categorie di spese ammissibili al contributo del Fondo per lo sviluppo (ivi comprese le spese per le garanzie fidejussorie e quelle generali di funzionamento che il soggetto proponente dovra' sostenere per la gestione operativa dei programmi di sviluppo per un periodo massimo di tre anni, e nel limite del 50% delle spese sostenute), i criteri di scelta dei beneficiari, le condizioni di erogazione dei contributi, l'aliquota dei medesimi. Nella convenzione sono, altresi', stabilite le forme di consultazione ai fini del monitoraggio di cui all'art. 5 del presente rogolamento, gli obblighi, le garanzie fidejussorie, di solvibilita' e di capacita' amministrativa adeguate del soggetto responsabile.
Art. 4
#Comma 1
Assegnazione del contributo
Comma 2
Sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con propio decreto da emanarsi entro venti giorni, approva i programmi determinando, per ciascuno di essi, il contributo a carico del Fondo.
L'erogazione del contributo e' subordinata alla stipula con il soggetto responsabile del programma, di apposita convenzione.
Dopo l'approvazione della convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' erogare al soggetto responsabile del programma una anticipazione non superiore al 50% del contributo accordato, previa presentazione di stralci esecutivi del programma che prevedano importi di spesa almeno pari all'anticipazione.
Ulteriori anticipazioni, fino al raggiungimento del 70% del contributo accordato, sono erogate alle stesse condizioni, quando risulti conseguito un avanzamento dei lavori almeno pari alle precedenti anticipazioni ricevute. Il saldo a conguaglio e' erogato a seguito di rendicontazione delle spese e di certificazione, da parte del soggetto responsabile del programma, del regolare sviluppo del programma stesso nonche' del raggiungimento dei risultati previsti.
L'erogazione delle quote successive alla prima anticipazione e del saldo e' subordinata all'accertamento di cui al successivo art. 5.
Gli eventuali aggiornamenti e modifiche del programma devono essere richiesti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che li autorizza con proprio decreto.
Art. 5
#Comma 1
Controllo sull'attuazione dei programmi
Comma 2
Il predetto monitoraggio e' effettuato dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, che riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con cadenza almeno semestrale, predisponendo apposita relazione sullo stato di avanzamento del programma.
Qualora venga accertato il mancato rispetto degli impegni assunti nella convenzione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Comitato di cui al precedente comma 2, con proprio decreto motivato dispone la revoca del finanziamento accordato, con conseguente obbligo, da parte del soggetto responsabile del programma, di restituzione delle somme percepite e dei relativi accessori. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto delle revoche sono versate in apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato.
Art. 6
#Comma 1
Cofinanziamento attraverso programmi comunitari
Comma 2
Per assicurare ulteriori risorse alla realizzazione degli interventi e dei programmi di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Fondo per lo sviluppo, entro il limite massimo dell'80% del suo importo annuale, puo' essere utilizzato nel cofinanziamento di programmi comunitari e, in particolare, di sovvenzioni globali, attraverso le quali siano gestiti anche regimi di aiuto alle imprese.
Nell'ipotesi che al finanziamento ed alla realizzazione dei programmi approvati secondo le disposizioni del presente regolamento concorrano sovvenzioni globali stipulate con la Commissione della Unione europea, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le amministrazioni competenti a formulare le proposte di cofinanziamento all'Unione europea, curera' che siano armonizzate le modalita' di attuazione, sorveglianza, controllo e garanzia della convenzione di cui all'art. 4 con le corrispondenti modalita' fissate nella convenzione tra Unione europea e soggetto gestore della sovvenzione, nella finalita' comune alle diverse amministrazioni di evitare duplicazioni e ritardi nella gestione e realizzazione dei programmi.