I punti 4) e 5) del secondo comma dell'art. 3 (Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi) sono cosi' sostituiti:
"4) criteri per lo svolgimento della prova scritta, consistente nella trattazione sintetica da parte del candidato di tre argomenti scelti ciascuno in ogni gruppo di quesiti proposti, e per l'ammissione al colloquio;
5) criteri per lo svolgimento del colloquio, comprendente anche la prova di conoscenza di una lingua straniera tra quelle indicate nel bando, e per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati che abbiano superato la prova scritta".
Allo stesso art. 3 e' aggiunto il seguente terzo comma:
"Rimangono ferme le norme vigenti anche relativamente alla prova scritta di lingua straniera prevista per l'accesso a singole amministrazioni dello Stato".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 4 (Punteggio per il superamento delle prove) e' cosi' sostituito:
"Ciascun candidato supera l'esame di concorso di ammissione al corso se riporta almeno ventuno trentesimi in ciascuno degli elaborati di cui e' composta la prova scritta ed almeno ventuno trentesimi nel colloquio".
Art. 3
#Comma 1
Il quarto comma dell'art. 8 (Primo periodo e prove di meta' corso) e' cosi' sostituito:
"Sono ammessi al colloquio gli allievi che abbiano riportato almeno ventuno trentesimi in ciascuna delle due prove scritte; il colloquio si intende superato con una votazione di almeno ventuno trentesimi".
Art. 4
#Comma 1
Il quarto comma dell'art. 9 (Secondo periodo ed esame di fine corso) e' cosi' sostituito:
"Il voto positivo dal ventuno al trenta verra' integrato da un coefficiente autonomo aggiuntivo fino a cinque punti, che sara' attribuito dalla stessa commissione giudicatrice degli esami di fine corso, tenendo conto:
a) delle proposte che verranno formulate, a fine corso, dal collegio dei docenti incaricati in ogni classe, in merito all'impegno globale dimostrato da ciascun allievo durante lo svolgimento del corso;
b) della relazione che verra' redatta, a fine corso, dal direttore responsabile di sede, in merito all'assiduita' con la quale ciascun allievo avra' frequentato il corso stesso, ivi compresi i periodi di applicazione e di ricerca".
Art. 5
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 14 (Norme di comportamento) e' cosi' sostituito:
"Con lo stesso regolamento sono altresi' determinate le eventuali sanzioni disciplinari e le modalita' della loro irrogazione, nonche' i casi in cui il comitato direttivo, su proposta del direttore della Scuola, puo' dichiarare l'espulsione dal corso per gravissimi motivi o per persistente scarso profitto.
In attesa dell'emanazione del regolamento suddetto, le assenze effettuate durante la frequenza del corso sono disciplinate dai seguenti commi.
Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, entro quindici giorni dall'inizio del corso, saranno esclusi dal corso stesso.
Le assenze per motivi di salute, anche per un solo giorno, dovranno essere giustificate con certificato medico rilasciato dall'unita' sanitaria locale.
Ogni assenza giustificata da motivi diversi dalla malattia comportera' la riduzione giornaliera della borsa di studio, calcolata in un trentesimo dell'importo mensile, salvo casi assolutamente eccezionali che saranno singolarmente valutati dal comitato direttivo. L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo, puo' determinare l'esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola, su conforme parere del comitato direttivo.
L'allievo che interrompe la frequenza del corso per motivi personali o che non accetti la nomina alla fine del corso o che non assuma servizio presso l'amministrazione di destinazione o che in quest'ultima non rimanga per un periodo non inferiore ad un anno e' tenuto a rimborsare gli importi della borsa di studio percepiti durante il corso".
Art. 6
#Comma 1
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai corsi in via di svolgimento alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto che viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.