DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, d

Numero 143 Anno 2022 GU 22.09.2022 Codice 22G00150

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2022-08-23;143

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'


Il presente regolamento ha la finalita' di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo


2. La disciplina di cui al presente regolamento e' ispirata ai seguenti principi: proporzionalita' in relazione alla complessita' dell'incarico; coerenza con la qualita' e quantita' della prestazione richiesta; omogeneita' dei criteri di determinazione; rispetto delle specificita' di settore; trasparenza.


L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto dall'articolo 4, comma 8.


Art. 2

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Comma 1

Ambito di applicazione

Art. 4

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Comma 1

Determinazione dei compensi

Comma 2

La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilita' finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8.


Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potra' essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.


Gli enti hanno facolta' di prevedere incarichi onorifici o a titolo gratuito o di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6.


L'Amministrazione competente adotta il provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.


Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e alla copertura finanziaria della relativa spesa.


La revisione dei compensi da parte dell'ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. La richiesta di revisione dei compensi puo' essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).


Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3.


Art. 5

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Comma 1

Criteri di classificazione degli enti

Comma 2

I compensi sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualita' che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessita' gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi. A tal fine, gli enti sono ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate dalla tabella A, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.


L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale.


I valori dei predetti indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati; a ciascun indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1. La somma dei coefficienti attribuiti determina l'appartenenza dell'ente alla rispettiva classe dimensionale.


Art. 6

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Comma 1

Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri

Comma 2

I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle cinque classi dimensionali di cui all'articolo 5, nel rispetto delle modalita' di seguito indicate.


Per ciascuna delle classi dimensionali di cui alla tabella A sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all'organo di vertice politico dell'ente, come indicato nella tabella C di cui all'allegato 1.


L'importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso e' da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.


Al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all'organo di vertice politico, considerando anche il ruolo dell'organo stesso e la complessita' organizzativa, strategica e gestionale dell'Ente, e' previsto l'apprezzamento di ulteriori quattro indicatori, da desumersi in base alla disciplina ordinamentale degli enti, anche proposti in sommatoria, che accrescono l'importo base.


Gli indicatori di cui al comma 4 sono i seguenti: esclusivita' del rapporto di servizio dell'organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessita' organizzativa territoriale. I relativi valori di incremento percentuale della base sono riportati nella tabella D di cui all'allegato 1 del presente regolamento.


Il compenso degli altri organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico nonche' sulla base dello specifico ruolo e della responsabilita' che gli stessi organi rivestono nell'ente nonche' della numerosita' dei rispettivi componenti, secondo i valori e i criteri indicati nella tabella E di cui all'allegato 1 del presente regolamento.


La procedura per il calcolo del compenso spettante agli organi di amministrazione e controllo presuppone, in ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi amministrativi e di controllo ordinari e straordinari.


Ai componenti supplenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h) viene attribuito, per il periodo di eventuale effettivita' di carica, un compenso pari a quello del componente titolare, con conseguente diminuzione dello stesso al componente titolare.


Art. 7

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Comma 1

Determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo straordinari e di altri organi di indirizzo

Comma 2

Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito.


Laddove l'organo sostituito sia di natura onorifica o gratuita, puo' essere previsto un compenso per l'organo straordinario nominato in sostituzione del titolare ordinario nella misura non superiore a quella prevista quale importo base ai sensi dell'articolo 6.


Qualora gli organi straordinari sostituiscano piu' organi di amministrazione, il compenso attribuito non puo' essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore.


Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore. In tali casi, l'eventuale riconoscimento di un compenso e' sottoposto alla procedura di cui all'articolo 10.


Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i Commissari di Governo e i Commissari speciali previsti da altra normativa.


Art. 8

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Comma 1

Gettoni di presenza e rimborsi spese

Comma 2

I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli organi di enti di notevole complessita' organizzativa ai quali, per statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo.


I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno.


Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo organo statutario unitamente a quella del compenso, e' stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3.


I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso, fatte salve specifiche norme di settore, e spettano solo per lo svolgimento delle attivita' istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.


Art. 9

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Comma 1

Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli enti

Comma 2

I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi ordinamenti quali organi di amministrazione, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi dipartimento, dei dirigenti di prima o di seconda fascia in ragione della classe dimensionale di cui all'articolo 5, comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformita' ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto dell'Amministrazione vigilante. E' attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale di cui all'articolo 5, ovvero di dirigente di prima fascia per gli enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai direttori generali degli enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge.


In relazione a quanto previsto dal comma 1 puo' essere applicata la procedura di cui all'articolo 10.


Art. 10

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Comma 1

Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione.

Comma 2

Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo.


La procedura di cui al presente articolo puo' essere attivata dalle amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a piu' enti omogenei e puo' essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente.


Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Art. 11

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Comma 1

Sistemi di controllo e monitoraggio

Comma 2

Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi e' verificato e asseverato dagli organi di controllo degli enti sottoposti all'applicazione del presente regolamento.


Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento.


La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneita' delle modalita' attuative, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.


I coefficienti e le percentuali determinate nel presente regolamento possono essere sottoposte a rivalutazione ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 12

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Comma 1

Autorita' indipendenti


Le autorita' indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'articolo 10.


Art. 13

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Comma 1

Norma transitoria e abrogazioni

Comma 2

I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.


La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.