DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 187/2006 - Regolamento sulla istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della banca di dati informatica denominata «Opportunita' territoriali di investimento».

Regolamento sulla istituzione e tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della banca di dati informatica denominata «Opportunita' territoriali di investimento».

Numero 187 Anno 2006 GU 20.05.2006 Codice 006G0205

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2006-03-07;187

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Istituzione e finalita' della banca di dati

Comma 2

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, di seguito denominato Dipartimento, la banca di dati informatica Guida agli investimenti locali, denominata «Opportunita' Territoriali di Investimento».


Nella banca di dati sono raccolti dati anonimi anche aggregati per scopi statistici sul contesto-socio-economico di aree industriali determinate; dati relativi alle leggi nazionali e regionali di incentivazione alle attivita' produttive e dati relativi ad impianti e stabilimenti produttivi ove si sono verificate rilevanti crisi aziendali inseriti in specifiche schede informative, corredate di immagini.


La finalita' della banca di dati e' la promozione di opportunita' di investimento nelle aree di grave crisi industriale presenti sul territorio nazionale per agevolare la reindustrializzazione e lo sviluppo dell'economia locale, tramite la diffusione sulla rete telematica internet, anche in lingue straniere, dei dati di cui all'articolo 2.


La banca di dati informatica e' uno degli strumenti tecnici di supporto allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, tra cui: «Il Dipartimento opera altresi' in materia di conoscenza e coordinamento delle situazioni economiche ed occupazionali a livello locale e di interventi per le crisi aziendali e per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata».


Art. 2

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Comma 1

Alimentazione della banca di dati

Comma 2

Il Dipartimento elabora i dati statistici sulla realta' socio-economica dell'area interessata sulla base di proprie analisi, nonche' di dati diffusi da istituti ed enti di ricerca specializzati, della cui collaborazione il Dipartimento si avvale.


I dati relativi alle normative di incentivazione alle attivita' produttive sono detenuti dalla stessa amministrazione.


I dati contenuti nelle schede informative, come indicati nel comma 4, sono inseriti nella banca di dati del Dipartimento a seguito di richiesta dei proprietari, titolari, rappresentanti legali, commissari o liquidatori degli impianti e stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 2.


Ogni scheda informativa contiene: la denominazione dell'impianto ed il recapito; la localizzazione; le immagini del sito produttivo; le caratteristiche tecniche dell'area, dei fabbricati e degli impianti; il piano regolatore in vigenza; il settore di attivita'; le caratteristiche merceologiche; il numero di ex dipendenti e l'esistenza di eventuali vincoli di riassunzione o di utilizzo del personale ancora a carico o ex dipendente; i tempi, le procedure di vendita ed il valore commerciale indicativo; l'esistenza di agevolazioni o contributi regionali, nazionali e comunitari; la situazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeree o portuali. Qualora disponibile, la scheda potra' contenere anche il nominativo, il telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona da contattare sul luogo.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' chiedere ai soggetti di cui al comma 3 la comunicazione di eventuali altri dati, relativi agli impianti produttivi, rispetto a quelli indicati nel comma 4, qualora ritenuti necessari per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1 o comunque con esse non incompatibili.


Nel sito internet non sono raccolti e diffusi dati configurabili come sensibili o giudiziari ai sensi dell'articolo 4, lettera d) e lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Art. 3

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Comma 1

Tenuta e conservazione della banca di dati informatica

Comma 2

La banca di dati e' tenuta secondo i principi di trasparenza, necessita', completezza, pertinenza e non eccedenza dei dati, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni.


I dati trattati in via informatica sono conservati fino alla positiva conclusione di eventuali trattative in corso e comunque per un tempo non superiore a tre anni.


Art. 4

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Comma 1

Titolare del trattamento dei dati della banca di dati informatica

Comma 2

Titolare del trattamento e' la Presidenza del Consiglio dei Minitri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali.


Art. 5

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Comma 1

Responsabile della banca di dati informatica

Comma 2

Il responsabile per il trattamento dei dati procede, in accordo con il titolare, all'individuazione degli incaricati.


Art. 6

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Comma 1

Modalita' di accesso alla banca di dati informatica

Comma 2

La banca di dati e' accessibile all'indirizzo «www.governo.it» del portale internet da chiunque vi abbia interesse.


I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalita' del presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Trattamento e sicurezza dei dati

Comma 2

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali puo' effettuare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, blocco, interconnessione, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, in conformita' a quanto previsto dal presente regolamento.


Il trattamento mediante strumenti elettronici e' effettuato con le regole del Disciplinare tecnico - Allegato B del decreto legislativo n. 196 del 2003.