Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
Nelle more dell'adozione, da parte delle amministrazioni indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle.