DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (14G00165)

Numero 151 Anno 2014 GU 24.10.2014 Codice 14G00165

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-07-31;151

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

Comma 2

I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegata Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.


Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni ritenute necessarie.


Art. 2

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Sono abrogate le tabelle allegate al decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi


Il Ministro della salute
Lorenzin


Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia


Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 4660