L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del 29 febbraio 1972 e' cosi' sostituito: "La somma risultante dalla detrazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 e' divisa in due parti uguali, delle quali una viene ripartita in quote uguali tra tutti gli appartenenti ai ruoli degli avvocati e dei procuratori, l'altra e' ripartita fra gli avvocati, i procuratori alla quarta classe di stipendio, i procuratori alla terza classe di stipendio ed i procuratori alla seconda classe di stipendio, in proporzione dello stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza esclusa ogni altra indennita'.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1