Nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 4, dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione della normativa, per le modificazioni ritenute necessarie, anche per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, da apportare nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.