DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. (09G0039)

Numero 31 Anno 2009 GU 06.04.2009 Codice 009G0039

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2009-02-23;31

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche' la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE).


Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche' conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonche' i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.


Art. 2

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Comma 1

Caratteristiche e tipologia di contrassegno

Comma 2

Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.


Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno puo' non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.


Art. 3

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Comma 1

Collocazione del contrassegno

Comma 2

Il contrassegno e' applicato sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.


Nel caso di supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile, e' consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.


Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.


Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione o individua le modalita' di vidimazione piu' idonee.


Art. 4

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Comma 1

Rilascio del contrassegno

Comma 2

Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceita' dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo' richiedere, anche successivamente, la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.


I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.


La SIAE puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.


Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la SIAE da' comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta indicando le ragioni della sospensione o del differimento. La SIAE puo', altresi', rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche' per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.


La SIAE, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita' per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attivita' svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica da parte della SIAE.


La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i tempi e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate.
L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.


Art. 5

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Comma 1

Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

Comma 2

Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.


Art. 6

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Comma 1

Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

Comma 2

Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo delegato, puo' rendere alla SIAE, in sostituzione del contrassegno, l'apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.


Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimita' dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.


La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita' di indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui, in particolare, le diverse versioni linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.


La dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell'immissione in commercio o importazione dei supporti nel territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea a far constatare la data di ricevimento da parte della SIAE. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi al termine del periodo di commercializzazione, un esemplare di ciascun prodotto dichiarato, unitamente a copia della relativa dichiarazione. Per ogni necessario controllo detti supporti possono essere richiesti dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante, non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento ad eventuali spese di consegna degli esemplari.


La SIAE puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento ai dati di cui ai commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti da parte della SIAE non sospende la facolta' di commercializzare i prodotti.


Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633/1941, nonche' l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.


Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.


Art. 7

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Comma 1

Casi particolari

Comma 2

Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorita' giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.


Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalita' esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attivita' di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.


Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey in possesso di specifica autorizzazione della SIAE per lo svolgimento della propria attivita' professionale, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.


Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero sono ad esse accessori, quali dizionari, eserciziari, presentazioni dell'opera, purche' non commerciabili autonomamente.


Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione sostitutiva i libri o altri prodotti editoriali a stampa contenenti microchip, sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell'opera letteraria e che propongono una melodia, ovvero una canzone o una narrazione vocale che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.


Art. 8

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Comma 1

Abrogazioni