DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Numero 593 Anno 1993 GU 18.02.1994 Codice 094G0028

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Area di applicazione

Comma 2

Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.


I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono disciplinati - con esclusione delle materie riservate alla legge ed agli atti normativi e amministrativi indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativi rispettivamente al personale non dirigente ed a quello di cui alle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente ed alla apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria.


Al personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, all'art. 65, comma 3, ed all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

Comma 2

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri.
B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici.
C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali.
D) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
F) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
G) Comparto del personale della scuola.
H) Comparto del personale dell'universita'.


Art. 3

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Comma 1

Comparto del personale dipendente dai Ministeri

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale appartenente alle ex qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- i segretari comunali e provinciali.


Per i segretari comunali e provinciali, il contratto collettivo di cui al comma 2 definisce, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, soltanto il trattamento economico.


Art. 4

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Comma 1

Comparto del personale degli enti pubblici non economici

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - dipendente:
- dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 8;
- dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR);
- dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- dalle Casse conguaglio prezzi;
- dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.


Art. 5

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Comma 1

Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:
- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunita' montane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunita' montane;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.


Art. 6

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Comma 1

Comparto del personale delle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera D), comprende il personale dipendente:
- dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);
- dalla Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
- dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
- dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
- dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.).


Art. 7

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Comma 1

Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera E), comprende il personale dipendente:
- dalle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- dall'Ordine mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie.


Art. 8

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Comma 1

Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica
della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste.


Art. 9

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Comma 1

Comparto del personale della scuola

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera G), comprende:
- il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
- il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa;
- il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Universita'.


Art. 10

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Comma 1

Comparto del personale delle universita'

Comma 2

Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera H), comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente:
- dalle universita' e dalle istituzioni universitarie;
- dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;
- dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;
- dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.


Art. 11

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Comma 1

Autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente

Comma 2

Per il personale con qualifica di dirigente, non compreso nell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i contratti collettivi nazionali sono definiti in autonome separate aree di contrattazione collettiva, ciascuna delle quali si riferisce al predetto personale dirigente dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nei comparti di contrattazione collettiva individuati negli articoli precedenti.


Art. 12

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Comma 1

Apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale

Comma 2

Per il personale della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto di contrattazione collettiva individuato nell'art. 7, i contratti collettivi nazionali sono definiti in una apposita area di contrattazione collettiva.


Art. 13

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Comma 1

Norme finali

Comma 2

La determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, di cui al presente regolamento, non esclude la possibilita' che in sede contrattuale siano adottate apposite disposizioni riguardanti settori specifici, al fine di tener conto delle differenze funzionali interne al singolo comparto (quali, in particolare, quella degli organi di coordinamento e di indirizzo, quelle dell'istruzione, quelle degli enti autonomi e del personale regionale).


Per il personale dipendente, rientrante nell'ambito di applicazione di ciascun comparto di contrattazione collettiva, si intendono le persone che, pur inquadrate nei ruoli organici di altre amministrazioni pubbliche comprese in diverso comparto, prestino stabilmente, funzionalmente ed esclusivamente la loro attivita' lavorativa in amministrazioni pubbliche comprese in altro comparto - ivi incluso quello assegnato con carattere di continuita' -, fatta eccezione per le posizioni di comando o di fuori ruolo.


Art. 14

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.