Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti.
I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, sono disciplinati - con esclusione delle materie riservate alla legge ed agli atti normativi e amministrativi indicati nell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, relativi rispettivamente al personale non dirigente ed a quello di cui alle autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica di dirigente ed alla apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria.
Al personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, all'art. 65, comma 3, ed all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.